Art. 13. Modifiche della legge regionale n. 13/2002 1. All'Art. 12, comma 17, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; b) alla lettera c) la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»; c) alla lettera d) le parole «un funzionario» sono sostituite dalle seguenti: «due funzionari»; d) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall'Associazione medesima.». 2. Dopo il comma 18 dell'Art. 12 della legge regionale n. 13/2002 e' inserito il seguente: «18-bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17.».