Art. 13.
             Modifiche della legge regionale n. 13/2002

    1.  All'Art.  12, comma 17, della legge regionale 15 maggio 2002,
n.  13  (Disposizioni  collegate  alla  legge finanziaria 2002), sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) alla   lettera b)   la  parola  «sei»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci»;
      b) alla   lettera c)   la  parola  «due»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tre»;
      c) alla  lettera d)  le parole «un funzionario» sono sostituite
dalle seguenti: «due funzionari»;
      d) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
      «e-bis)    un    rappresentante    della    sezione   regionale
dell'Associazione   operatori  sanitari  di  diabetologia,  designato
dall'Associazione medesima.».
    2. Dopo il comma 18 dell'Art. 12 della legge regionale n. 13/2002
e' inserito il seguente:
    «18-bis.  La  mancata  partecipazione  di un componente ad almeno
quattro  sedute  consecutive  della commissione comporta la decadenza
dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto
previsto dal comma 17.».