Art. 15. Modifiche della legge regionale n. 20/2004 1. Alla legge regionale n. 20/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell'Art. 19 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; b) alla rubrica dell'Art. 24 sono aggiunte, in fine, le parole: «e di altre pubbliche amministrazioni»; c) al comma 1 dell'Art. 24 dopo le parole «Servizio sanitario regionale» sono inserite le seguenti: «e di altre pubbliche amministrazioni»; d) il comma 2 dell'Art. 24 e' sostituito dal seguente: «2. Il personale. di cui al comma 1 e' acquisito in posizione di comando con le modalita' stabilite dall' Art. 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unita', ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale gia' in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennita' o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennita' o compensi, le indennita' previste per il personale della categoria dirigenziale, se piu' favorevoli.».