Art. 15.
             Modifiche della legge regionale n. 20/2004

    1.  Alla  legge  regionale  n. 20/2004 sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) al comma 4 dell'Art. 19 le parole «sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «diciotto mesi»;
      b) alla rubrica dell'Art. 24 sono aggiunte, in fine, le parole:
«e di altre pubbliche amministrazioni»;
      c) al  comma 1  dell'Art. 24 dopo le parole «Servizio sanitario
regionale»   sono   inserite  le  seguenti:  «e  di  altre  pubbliche
amministrazioni»;
      d) il comma 2 dell'Art. 24 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Il  personale. di cui al comma 1 e' acquisito in posizione
di  comando  con  le  modalita'  stabilite  dall' Art. 44 della legge
regionale  31 agosto  1981,  n.  53  (Stato  giuridico  e trattamento
economico   del   personale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia),  anche  in  eccedenza rispetto alla dotazione organica della
predetta Direzione nel limite massimo di dieci unita', ferma restando
la  corresponsione,  per  il  periodo  del  comando,  del trattamento
economico  globale  gia'  in  godimento presso l'ente di provenienza,
comprensivo  delle indennita' o compensi comunque denominati connessi
a  funzioni,  prestazioni  e incarichi. Qualora a detto personale sia
conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale
spettano,  in  alternativa  alle  predette  indennita' o compensi, le
indennita' previste per il personale della categoria dirigenziale, se
piu' favorevoli.».