Art. 16. Modifiche della legge regionale n. 19/2003 1. All' Art. 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole «mandati consecutivi,» sono aggiunte le seguenti: «purche' ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni,»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalita' di determinazione delle indennita' e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. E' fatta salva la facolta' degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennita' o al gettone di presenza.».