Art. 16.
             Modifiche della legge regionale n. 19/2003

    1.  All'  Art.  5  della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19,
(Riordino  del  sistema  delle  istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza  nella  Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al  comma 2  dopo  le  parole  «mandati  consecutivi,»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «purche'  ciascuno  abbia  avuto  durata non
inferiore a due anni,»;
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis.  Qualora  i  soggetti competenti alla nomina o elezione
dei  componenti  del  consiglio  di amministrazione non vi provvedano
entro  il  termine  di  venti  giorni  dopo  la scadenza, l'assessore
regionale  competente  assegna  ad essi un ulteriore termine di venti
giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.»;
      c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      «6.  Gli  statuti  delle  aziende  definiscono  i  criteri e le
modalita'  di  determinazione  delle  indennita'  e  dei  gettoni  di
presenza  spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi
equilibri   di   bilancio.   E'   fatta   salva   la  facolta'  degli
amministratori  di rinunciare in tutto o in parte all'indennita' o al
gettone di presenza.».