Art. 17.
              Modifica della legge regionale n. 8/2001

    1. Al comma 5 dell' Art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n.
8   (Disposizioni  urgenti  in  attuazione  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  come modificato dal decreto legislativo
19 giugno  1999, n. 229, e altre disposizioni in materia di sanita' e
politiche sociali), come sostituito dall'Art. 4, comma 1, della legge
regionale  n.  23/2004,  le  parole  «Presidente  della Regione» sono
sostituite dalle seguenti: «Direttore della Direzione centrale salute
e protezione sociale».