Art. 17. Modifica della legge regionale n. 8/2001 1. Al comma 5 dell' Art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali), come sostituito dall'Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 23/2004, le parole «Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale».