Art. 18.
Commissione  regionale  per  le  strategie vaccinali e la prevenzione
                      delle patologie infettive

    1. E' istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione
sociale,  la  Commissione  regionale  per le strategie vaccinali e la
prevenzione delle patologie infettive.
    2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
      a) definizione   e   aggiornamento   periodico  del  calendario
vaccinale;
      b) elaborazione di un piano vaccini regionale;
      c) valutazione  di  studi  e  iniziative  per  la  sorveglianza
specifica  delle  malattie  e  delle  infezioni  prevenibili  con  la
vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.
    3. La Commissione e' composta da:
      a) il  direttore  del  servizio  prevenzione e promozione della
salute  in  ambienti  di  vita  e  di lavoro della Direzione centrale
salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento;
      b) il  direttore generale dell'Agenzia regionale della sanita',
o suo delegato;
      c) due esperti in materia di sanita' pubblica ed epidemiologia;
      d) due esperti in pediatria;
      e) un pediatra di libera scelta;
      f) un medico di medicina generale;
      g) un direttore di dipartimento materno - infantile;
      h) un rappresentante, per ciascuna area vasta, dei dipartimenti
di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali.
    4.  I  componenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g) e
h),   sono   individuati   dall'assessore  regionale  alla  salute  e
protezione sociale.
    5.  La  Commissione  dura in carica tre anni e comunque svolge le
funzioni fino alla sua ricostituzione.
    6.  La  Commissione  puo'  avvalersi,  a  seconda  della  materia
trattata,  di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di
voto,   individuati   di   volta  in  volta  dal  coordinatore  della
Commissione.
    7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di
volta  in  volta, e' corrisposto un gettone di presenza, quantificato
all'atto della costituzione della Commissione, nonche' il trattamento
di  missione  e  il  rimborso delle spese nella misura prevista per i
dipendenti  regionali  di  livello  equiparabile.  L'equiparazione e'
disposta con il provvedimento di nomina.
    8.  Le  funzioni  di  segreteria della Commissione sono svolte da
personale   in   servizio  presso  la  Direzione  centrale  salute  e
protezione sociale.