Art. 20. Modifica della legge regionale n. 24/2004 1. All' Art. 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attivita' di assistenza familiare), sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che, per l'accudimento di persone non autosufficienti riconosciute ai sensi delle norme regionali vigenti, si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente. 2. Le finalita' di cui al comma 1 si realizzano tramite la concessione da parte degli enti gestori del servizio sociale dei comuni di appositi contributi economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il personale di cui al comma 1 in qualita' di datori di lavoro. 3. La giunta regionale stabilisce la misura, la periodicita' e la durata dei contributi nonche' il limite di reddito oltre il quale non vi e' titolo al percepimento. 4. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'Art. 3. 5. I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'Art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonche' modifiche all' Art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave). 6. Alle finalita' di cui al presente articolo, gli enti gestori del servizio sociale deicomuni provvedono con le risorse del Fondo sociale regionale per un importo non inferiore a quello specificamente assegnato.»; b) il comma 7 e' abrogato. 2. La giunta regionale adempie alle disposizioni di cui al comma 3 dell'Art. 9 della legge regionale n. 24/2004, come sostituito dal comma 1, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. In sede di prima applicazione, una quota del fondo sociale regionale, pari all'importo per l'anno 2005 riportato all'Art. 21, comma 4, viene destinata e ripartita tra gli enti gestori del servizio sociale dei comuni per le finalita' di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 24/2004, come modificato dal comma 1, sulla base della popolazione ultrasessantacinquenne residente nell'ambito territoriale di riferimento.