Art. 20.
              Modifica della legge regionale n. 24/2004

    1.  All'  Art.  9  della  legge  regionale 25 ottobre 2004, n. 24
(Interventi  per  la  qualificazione  e il sostegno dell'attivita' di
assistenza familiare), sono apportate le seguenti modifiche:
      a) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
      «1.  La  Regione sostiene le persone singole e le famiglie che,
per  l'accudimento  di  persone  non  autosufficienti riconosciute ai
sensi  delle  norme  regionali  vigenti,  si  avvalgono  di personale
addetto  all'assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto
di lavoro dipendente.
    2.  Le  finalita'  di  cui  al  comma 1  si realizzano tramite la
concessione  da  parte  degli  enti  gestori del servizio sociale dei
comuni  di  appositi  contributi  economici  a  favore  di coloro che
intervengono  nel  rapporto  con  il  personale  di cui al comma 1 in
qualita' di datori di lavoro.
    3. La giunta regionale stabilisce la misura, la periodicita' e la
durata dei contributi nonche' il limite di reddito oltre il quale non
vi e' titolo al percepimento.
    4. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il
personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione
e aggiornamento di cui all'Art. 3.
    5.   I  contributi  sono  cumulabili  con  l'assegno  di  cura  e
assistenza  di  cui all'Art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998,
n.  10  (Norme  in  materia  di  tutela  della salute e di promozione
sociale  delle  persone anziane, nonche' modifiche all' Art. 15 della
legge  regionale  n.  37/1995  in materia di procedure per interventi
sanitari  e  socio-assistenziali)  e  con le agevolazioni relative ai
progetti  individuali  per  la  vita  indipendente  di cui alla legge
21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernenti  misure  di  sostegno  in  favore di persone con handicap
grave).
    6.  Alle  finalita' di cui al presente articolo, gli enti gestori
del  servizio  sociale  deicomuni provvedono con le risorse del Fondo
sociale   regionale   per   un   importo   non   inferiore  a  quello
specificamente assegnato.»;
      b) il comma 7 e' abrogato.
    2.  La  giunta  regionale  adempie  alle  disposizioni  di cui al
comma 3 dell'Art. 9 della legge regionale n. 24/2004, come sostituito
dal comma 1, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
    3.  In  sede  di  prima applicazione, una quota del fondo sociale
regionale,  pari  all'importo  per l'anno 2005 riportato all'Art. 21,
comma 4,  viene  destinata  e  ripartita  tra  gli  enti  gestori del
servizio  sociale dei comuni per le finalita' di cui all'Art. 9 della
legge  regionale  n. 24/2004, come modificato dal comma 1, sulla base
della   popolazione   ultrasessantacinquenne   residente  nell'ambito
territoriale di riferimento.