Art. 5.
Formazione  del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo
                delle malattie trasmesse da alimenti

    1.  Al  fine  dell'esercizio delle attivita' di vigilanza dirette
alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti,
le Aziende per i servizi sanitari devono farsi carico:
      a) della    formazione    del    proprio   personale   mediante
l'acquisizione   e   il   costante   aggiornamento  delle  conoscenze
sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi
di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;
      b) della  dimostrata  efficacia  delle  misure di prevenzione e
controllo proposte che devono risultare uniformi e omogenee per tutto
il territorio' regionale.
    2.   Gli   operatori   addetti   alla  produzione,  preparazione,
somministrazione  e  distribuzione  degli  alimenti  devono  ricevere
adeguata  preparazione  igienico-sanitaria  prima  dell'inizio  dello
svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  ed essere aggiornati, con la
periodicita' dettata dalla complessita' delle lavorazioni nelle quali
sono   impiegati.   L'onere  della  formazione  e  dell'aggiornamento
obbligatorio  e'  a  carico  del  datore  di lavoro come definito dal
decreto   legislativo   26 maggio  1997,  n.  155  (Attuazione  della
direttiva  93/43/CEE  e  della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari).
    3.  I  dipartimenti  di  prevenzione  delle Aziende per i servizi
sanitari,   nell'ambito   delle  proprie  competenze  in  materia  di
vigilanza  e  ispezione,  pongono  in atto specifiche verifiche sullo
stato  di  applicazione  della  normativa vigente, in particolare per
quanto  concerne  la  corretta  individuazione  e gestione dei rischi
presenti,  nonche'  iniziative per l'aggiornamento e la formazione di
tutti  gli  addetti;  tale  attivita'  e' esercitata sulla base delle
direttive   impartite   dai  competenti  uffici  dell'amministrazione
regionale.