Art. 5. Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti 1. Al fine dell'esercizio delle attivita' di vigilanza dirette alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, le Aziende per i servizi sanitari devono farsi carico: a) della formazione del proprio personale mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento delle conoscenze sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo; b) della dimostrata efficacia delle misure di prevenzione e controllo proposte che devono risultare uniformi e omogenee per tutto il territorio' regionale. 2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attivita' lavorativa ed essere aggiornati, con la periodicita' dettata dalla complessita' delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L'onere della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio e' a carico del datore di lavoro come definito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari). 3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonche' iniziative per l'aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attivita' e' esercitata sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici dell'amministrazione regionale.