Art. 6. Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con apposita deliberazione della giunta regionale, gli obiettivi uniformi, comuni e omogenei delle attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari della Regione, tenendo conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale in ordine alla necessita' di un forte coordinamento fra i medesimi e le strutture e i soggetti che rappresentano il territorio e nello stesso operano. 2. Fino alla definizione degli obiettivi di cui al comma 1, per gli ambiti relativi alla medicina del lavoro rimangono validi gli obiettivi gia' fissati negli atti di programmazione regionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 e' verificato dall'Agenzia regionale della sanita' che, qualora rilevi una diminuita tutela della salute del cittadino, ne da' immediata notizia alla Direzione centrale salute e protezione sociale.