Art. 6.
              Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione

    1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono definiti, con apposita deliberazione della giunta
regionale,  gli obiettivi uniformi, comuni e omogenei delle attivita'
dei  dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari
della  Regione,  tenendo  conto  di  quanto  stabilito  dagli atti di
programmazione  regionale  in  ordine  alla  necessita'  di  un forte
coordinamento  fra  i  medesimi  e  le  strutture  e  i  soggetti che
rappresentano il territorio e nello stesso operano.
    2.  Fino  alla definizione degli obiettivi di cui al comma 1, per
gli  ambiti  relativi  alla  medicina del lavoro rimangono validi gli
obiettivi gia' fissati negli atti di programmazione regionale vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  Il  conseguimento  degli  obiettivi  di cui ai commi 1 e 2 e'
verificato  dall'Agenzia  regionale della sanita' che, qualora rilevi
una  diminuita  tutela  della  salute del cittadino, ne da' immediata
notizia alla Direzione centrale salute e protezione sociale.