Art. 8. Modifiche della legge regionale n. 37/1995 1. All'Art. 5 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanita' ed altre norme in materia sanitaria), come modificato dall'Art. 19, comma 1, della legge regionale n. 20/1996, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «e viene rideterminato alla scadenza dell'incarico del Direttore generale» sono soppresse; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L'Agenzia puo' conferire incarichi, per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo, ed il relativo trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 3-ter. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3-bis puo' avvenire per un numero massimo di unita' determinate con il provvedimento giuntale di cui al comma 1, previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione composta dal Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanita' e dal Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale.».