Art. 8.
             Modifiche della legge regionale n. 37/1995

    1.  All'Art.  5  della  legge  regionale  5 settembre 1995, n. 37
(Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale
della  sanita'  ed altre norme in materia sanitaria), come modificato
dall'Art.  19,  comma 1,  della  legge  regionale  n.  20/1996,  sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma 1  le  parole «e viene rideterminato alla scadenza
dell'incarico del Direttore generale» sono soppresse;
      b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis.  L'Agenzia puo' conferire incarichi, per l'espletamento
di   funzioni  di  particolare  rilevanza  ed  interesse  strategico,
mediante  la  stipulazione  di  contratti  a  tempo  determinato, con
rapporto  di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata
qualificazione   professionale   che   abbiano  svolto  attivita'  in
organismi  ed  enti  pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in funzioni
dirigenziali   apicali  o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche  o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento  di  quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a
due  anni  e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo, ed
il  relativo  trattamento  economico  e'  determinato  sulla base dei
criteri  stabiliti  nei  contratti  collettivi  della  dirigenza  del
Servizio sanitario nazionale.
    3-ter. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3-bis puo'
avvenire   per  un  numero  massimo  di  unita'  determinate  con  il
provvedimento   giuntale   di   cui   al  comma 1,  previa  opportuna
pubblicizzazione   e  valutazione  dei  candidati  da  parte  di  una
commissione  composta  dal  Direttore generale dell'Agenzia regionale
della  sanita'  e  dal  Direttore  centrale  della Direzione centrale
salute e protezione sociale.».