Art. 9.
Interpretazione  autentica  dell'Art.  18  della  legge  regionale n.
                               20/2004

    1.  I  commi 3  e  4 dell'Art. 18 della legge regionale 21 luglio
2004,  n.  20  (Riordino  normativo dell'anno 2004 per il settore dei
servizi sociali), vanno interpretati nel senso che all'amministratore
unico  del  consorzio  denominato  «Centro  servizi  condivisi» viene
applicata la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale
prevista  per  il  direttore  generale  dell'Agenzia  regionale della
sanita'.