Art. 9. Interpretazione autentica dell'Art. 18 della legge regionale n. 20/2004 1. I commi 3 e 4 dell'Art. 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), vanno interpretati nel senso che all'amministratore unico del consorzio denominato «Centro servizi condivisi» viene applicata la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanita'.