Art. 12. Sanzioni amministrative e pecuniarie 1. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992, e successive modifiche, e dalla legge n. 218/2003, e successive modifiche, sono soggette a sanzioni amministrative e pecuniarie le seguenti ulteriori infrazioni: a) l'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori in assenza di autorizzazione, che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro e l'impossibilita' per l'impresa sanzionata di richiedere la necessaria autorizzazione per un anno, a decorrere dalla data di irrogazione della sanzione stessa; b) l'esercizio del servizio di noleggio con autobus nell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative, senza l'esposizione del contrassegno, nonche' in carenza di presentazione delle dichiarazioni volte all'accertamento periodico dei requisiti che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro; c) la mancata tenuta a bordo del mezzo dell'autorizzazione che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.500 euro; d) l'inosservanza del livello di qualita' del servizio di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b), che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.000 euro.