Art. 12.
                Sanzioni amministrative e pecuniarie

    1.  Fatte  salve  le sanzioni previste dal decreto legislativo n.
285/1992,  e  successive  modifiche,  e  dalla  legge  n. 218/2003, e
successive  modifiche,  sono  soggette  a  sanzioni  amministrative e
pecuniarie le seguenti ulteriori infrazioni:
      a) l'esercizio   del   servizio  di  noleggio  di  autobus  con
conducente per trasporto di viaggiatori in assenza di autorizzazione,
che  comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da   un   minimo   di  500  euro  ad  un  massimo  di  3.000  euro  e
l'impossibilita' per l'impresa sanzionata di richiedere la necessaria
autorizzazione  per  un  anno,  a decorrere dalla data di irrogazione
della sanzione stessa;
      b) l'esercizio   del   servizio   di   noleggio   con   autobus
nell'inosservanza    delle    prescrizioni    autorizzative,    senza
l'esposizione  del  contrassegno, nonche' in carenza di presentazione
delle  dichiarazioni  volte  all'accertamento periodico dei requisiti
che  comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro;
      c) la  mancata tenuta a bordo del mezzo dell'autorizzazione che
comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa pecuniaria da
un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.500 euro;
      d) l'inosservanza  del  livello di qualita' del servizio di cui
all'Art.  4,  comma 1,  lettera b), che comporta l'applicazione della
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un  minimo di 100 euro a un
massimo di 1.000 euro.