Art. 14.
      Comunicazioni conseguenti all'applicazione delle sanzioni

    1.  In  applicazione a quanto previsto dall'Art. 8 della legge n.
218/2003,   e   successive  modifiche,  l'autorita'  territorialmente
competente  all'applicazione  di  sanzioni  previste per violazioni a
disposizioni  concernenti  l'attivita'  di  trasporto  di viaggiatori
effettuato  mediante  noleggio  di autobus con conducente e' tenuta a
segnalare  i comportamenti sanzionati all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione  all'esercizio  al  fine  dell'adozione di eventuali
ulteriori provvedimenti di competenza.