Art. 14. Comunicazioni conseguenti all'applicazione delle sanzioni 1. In applicazione a quanto previsto dall'Art. 8 della legge n. 218/2003, e successive modifiche, l'autorita' territorialmente competente all'applicazione di sanzioni previste per violazioni a disposizioni concernenti l'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e' tenuta a segnalare i comportamenti sanzionati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio al fine dell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.