Art. 17.
                      Disposizioni transitorie

    1.  Per  «documento  fiscale  a  carico del servizio svolto, fino
all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di  cui  all'Art.  7,  comma 2,  della  legge n. 218/2003, si intende
quello   previsto  dall'Art.  14  della  deliberazione  della  giunta
regionale  del  3 dicembre  1997, n. 3608, (Regolamento - tipo per la
disciplina  del  servizio  di  noleggio con conducente con autobus da
rimessa  e  per  le modalita' di rilascio e di rinnovo delle relative
licenze comunali).
    2.  I titolari di licenze comunali per l'attivita' di noleggio di
autobus  con  conducente  rilasciate dai comuni prima dell'entrata in
vigore   della  presente  legge,  presentano,  entro  novanta  giorni
dall'entrata   in   vigore   della   medesima,  domanda  di  rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  all'Art.  5  alla provincia competente,
ferma restando la conservazione dell'efficacia delle licenze stesse e
il  divieto della loro cessione fino al rilascio delle autorizzazioni
provinciali.
    3.  I comuni informano i titolari delle licenze di cui al comma 2
degli adempimenti ivi previsti.