Art. 17. Disposizioni transitorie 1. Per «documento fiscale a carico del servizio svolto, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'Art. 7, comma 2, della legge n. 218/2003, si intende quello previsto dall'Art. 14 della deliberazione della giunta regionale del 3 dicembre 1997, n. 3608, (Regolamento - tipo per la disciplina del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa e per le modalita' di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali). 2. I titolari di licenze comunali per l'attivita' di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 5 alla provincia competente, ferma restando la conservazione dell'efficacia delle licenze stesse e il divieto della loro cessione fino al rilascio delle autorizzazioni provinciali. 3. I comuni informano i titolari delle licenze di cui al comma 2 degli adempimenti ivi previsti.