Art. 2. Attribuzione delle funzioni 1. La Regione esercita funzioni di regolamentazione e vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e istituisce e detiene il registro regionale delle imprese esercenti noleggio di autobus di cui all'art. 15. 2. Sono trasferite alle province le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente, al controllo sulle imprese esercenti tale attivita', nonche' all'accertamento, alla contestazione, alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti previsti dalla presente legge.