Art. 2.
                     Attribuzione delle funzioni

    1.  La  Regione esercita funzioni di regolamentazione e vigilanza
sulla  corretta  applicazione  della  presente  legge  e istituisce e
detiene  il  registro  regionale  delle imprese esercenti noleggio di
autobus di cui all'art. 15.
    2. Sono trasferite alle province le funzioni relative al rilascio
e   al   rinnovo  delle  autorizzazioni  necessarie  per  l'esercizio
dell'attivita'  di  noleggio  di autobus con conducente, al controllo
sulle  imprese  esercenti  tale  attivita', nonche' all'accertamento,
alla  contestazione,  alla  determinazione  e  all'irrogazione  delle
sanzioni  amministrative  conseguenti  agli  illeciti  previsti dalla
presente legge.