Art. 5.
                    Rilascio dell'autorizzazione

    1.  L'autorizzazione di cui all'Art. 4, comma 1, viene rilasciata
previa  presentazione  di  formale  istanza,  sottoscritta dal legale
rappresentante  dell'impresa,  alla  quale  devono essere allegati il
certificato  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura,  nonche'  le  seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per
gli  effetti  degli  articoli 46,  47 e 76 del decreto del Presidente
della   Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e successive modifiche, concernenti:
      a) la  sede legale o la principale organizzazione aziendale che
deve trovarsi all'interno del territorio provinciale di riferimento;
      b) il   possesso   dei  requisiti  di  onorabilita',  idoneita'
finanziaria   e   professionale   previsti  dal  decreto  legislativo
22 dicembre  2000,  n.  395,  e  successive  modifiche, in materia di
professione  di  trasportatore  su  strada di merci e di viaggiatori.
L'idoneita' finanziaria puo' essere comprovata dalla presentazione di
adeguata  attestazione  bancaria,  nonche'  dall'estratto di bilancio
degli  ultimi  tre anni con l'indicazione del fatturato globale e del
fatturato relativo al settore di cui alla presente legge;
      c) il  numero  degli  autobus  gia' presenti nel parco mezzi da
adibirsi  al  servizio  di  noleggio con la specificazione della data
della  prima  immatricolazione  e  dei dati identificativi del mezzo,
della   percentuale  di  autobus  adeguati  per  l'handicap  e  della
tipologia  di  attrezzature  di  cui  all'Art.  4,  lettera b).  Tale
dotazione  puo'  comprendere  autobus in proprieta', in usufrutto, in
locazione  finanziaria  o  in vendita con patto di riservato dominio.
Puo'   essere   altresi'   proposto   l'impegno  all'acquisto  di  un
determinato  numero  e tipologia di mezzi da comprovarsi ai sensi del
comma 5;
      d) l'assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di autobus
adibiti  al  servizio  di noleggio di cui all'Art. 9 ovvero eventuale
elencazione di quelli ammissibili ai sensi della legge n. 218/2003;
      e) il  numero  dei  conducenti  e  la natura giuridica del loro
rapporto  lavorativo  che  deve  comunque rientrare nelle fattispecie
previste dall'Art. 6 della legge n. 218/2003, e successive modifiche;
      f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di
cui all'Art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, da parte del
personale adibito alla guida degli autobus;
      g) l'adozione   del   regime   di   contabilita'  separata  tra
l'attivita'  di  noleggio  e  quella  di trasporto pubblico locale ai
sensi  e  per  gli  effetti  del  regolamento  (CEE)  n.  1191/69 del
Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli stati membri
in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel
settore  dei  trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile,
come  modificato  dal  regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del
20 giugno  1991. La presente lettera si applica solo alle aziende che
effettuano  anche servizi di linea ai sensi dei contratti di servizio
di cui alla legge, regionale n. 20/1997.
    2.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   e'   subordinato  alla
presentazione di un elenco nominativo del personale conducente di cui
all'Art. 4, comma 1, lettera d), nonche' alla presentazione di idonea
garanzia  finanziaria,  rilasciata  secondo  le  vigenti disposizioni
normative, per un importo pari a 50.000 euro. L'importo dovra' essere
aumentato  nella  misura di 5.000 euro per ciascun veicolo da adibire
al servizio da svolgere.
    3.  Per  le  imprese esercenti sia l'attivita' di noleggio che di
trasporto   pubblico   locale   l'elenco   nominativo  del  personale
conducente  di  cui  al  comma 2  puo'  comprendere l'intero organico
dell'impresa.
    4. L'autorizzazione contiene l'esplicita prescrizione del divieto
di utilizzo di autobus in difformita' al requisito di cui all'Art. 4,
comma 1, lettera a).
    5.  Le  imprese  esercenti  attivita'  di noleggio con conducente
mediante  autobus comunicano alla provincia competente, entro novanta
giorni  dal rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo,
l'intervenuta  immatricolazione  ad uso noleggio degli autobus di cui
al     comma 1,     lettera c),     ai     fini    dell'aggiornamento
dell'autorizzazione stessa.
    6. Le imprese autorizzate sono tenute a comunicare alla provincia
competente  l'eventuale  ottenimento della licenza comunitaria di cui
al  regolamento  (CEE)  n.  684/92  del consiglio, del 16 marzo 1992,
relativo   alla   fissazione   di   norme   comuni  per  i  trasporti
internazionali  di  viaggiatori  effettuati con autobus, entro trenta
giorni dal rilascio della licenza stessa.
    7. Copia conforme dell'autorizzazione e del documento comprovante
la posizione lavorativa del conducente deve essere conservata a bordo
di ogni autobus.