Art. 7.
                     Accertamento dei requisiti

    1.  La  provincia  effettua le verifiche per l'accertamento della
permanenza  dei  requisiti  in  base  ai  quali  e'  stata rilasciata
l'autorizzazione secondo le modalita' e i termini di cui al comma 2.
    2.  Le imprese autorizzate sono tenute, entro il 31 marzo di ogni
anno,  a  fornire  alla  provincia  che  ha  rilasciato  la  relativa
autorizzazione  specifiche  dichiarazioni  rese  ai  sensi  e per gli
effetti  degli  articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche, relative al permanere
dei requisiti e delle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
    3.  Ogni  variazione  intervenuta  deve  essere  comunicata entro
trenta  giorni  dall'evento,  pena la sospensione dell'autorizzazione
rilasciata,   fino   ad   avvenuta  regolarizzazione.  Le  variazioni
attinenti  al  personale  di  cui  all'Art.  4,  comma 1, lettera d),
verificatesi   per   un   periodo   massimo   di  trenta  giorni  non
costituiscono motivo di temporanea sospensione dell'autorizzazione.