Art. 8.
               Noleggio autobus e noleggio autovetture

    1.  Le  imprese  di  trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si
considerano  abilitate  all'esercizio  dei  servizi  di  noleggio con
conducente  di  cui  alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme
per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici
non  di  linea),  fermo restando il regime autorizzatorio di cui alla
legge regionale n. 27/1996 e quanto disposto dai relativi regolamenti
comunali.