Art. 8. Noleggio autobus e noleggio autovetture 1. Le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), fermo restando il regime autorizzatorio di cui alla legge regionale n. 27/1996 e quanto disposto dai relativi regolamenti comunali.