Art. 10. Interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 1. Al fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, l'amministrazione regionale, nell'assegnazione delle risorse destinate alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della Regione, riserva a favore della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata caratterizzati dall'uso di tecniche e materiali propri della bioedilizia una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi disponibili al momento del riparto.