Art. 10.
     Interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

    1.  Al  fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile nel settore
dell'edilizia  residenziale  pubblica,  l'amministrazione  regionale,
nell'assegnazione  delle  risorse destinate alle aziende territoriali
per  l'edilizia  residenziale  (ATER) della Regione, riserva a favore
della  realizzazione  di interventi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata  caratterizzati dall'uso di tecniche e materiali propri
della  bioedilizia  una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi
disponibili al momento del riparto.