Art. 11.
             Incentivi per gli interventi in bioedilizia

    1.  Per  le  finalita'  della  presente  legge,  i comuni possono
prevedere,  nei  loro  strumenti  urbanistici,  per gli interventi in
bioedilizia  riconosciuti  dal  protocollo  secondo  i criteri di cui
all'Art.  6,  comma 5,  lo  scomputo  della  superficie  o del volume
urbanistico delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e dei
vani  scala  comuni  solo  in  unita'  immobiliari condominiali nella
misura massima del 100 per cento, purche' realizzate con le finalita'
del contenimento del fabbisogno energetico dell'edificio.
    2.  Con  il  regolamento previsto dall'Art. 5 la giunta regionale
disciplina,  altresi',  forme  di  incentivi  economici  e fiscali da
attribuirsi  a  cura  dei  comuni  ove  sono realizzati interventi di
edilizia sostenibile.