Art. 2.
Definizione     degli     interventi     in     edilizia    ecologica
 bio-eco-etico-compatibile edilizia bioecologica, edilizia naturale

    1.  Ai  fini  della presente legge si intendono per interventi in
edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica,
edilizia  naturale  e  sostenibile,  quegli  interventi  in  edilizia
pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti:
      a) prevedono   uno   sviluppo  equilibrato  e  sostenibile  del
territorio e dell'ambiente urbano;
      b) tutelano  l'identita'  storica  degli  agglomerati  urbani e
favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati
alla tradizione degli edifici;
      c) favoriscono  il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti
rinnovabili e il riutilizzo delle acque piovane;
      d) sono  concepiti  e costruiti in maniera tale da garantire il
benessere, la salute e l'igiene degli occupanti;
      e) le  tecnologie  applicate  risultano  sostenibili  sotto  il
profilo ambientale, economico, sociale ed energetico;
      f) i materiali da costruzione, i componenti per l'edilizia, gli
impianti, gli elementi di finitura, gli arredi fissi sono selezionati
tra  quelli che non determinano sviluppo di gas tossici, emissione di
particelle,  radiazioni  o  gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o
del suolo; tale requisito deve conservarsi per l'intero ciclo di vita
del fabbricato;
      g) favoriscono  l'impiego  di materiali e manufatti per cui sia
possibile  il  loro  riutilizzo  anche  al  termine del ciclo di vita
dell'edificio   e  la  cui  produzione  comporti  un  basso  bilancio
energetico (energia grigia - sviluppo risorse locali).