Art. 2. Definizione degli interventi in edilizia ecologica bio-eco-etico-compatibile edilizia bioecologica, edilizia naturale 1. Ai fini della presente legge si intendono per interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale e sostenibile, quegli interventi in edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti: a) prevedono uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e dell'ambiente urbano; b) tutelano l'identita' storica degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici; c) favoriscono il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il riutilizzo delle acque piovane; d) sono concepiti e costruiti in maniera tale da garantire il benessere, la salute e l'igiene degli occupanti; e) le tecnologie applicate risultano sostenibili sotto il profilo ambientale, economico, sociale ed energetico; f) i materiali da costruzione, i componenti per l'edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura, gli arredi fissi sono selezionati tra quelli che non determinano sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo; tale requisito deve conservarsi per l'intero ciclo di vita del fabbricato; g) favoriscono l'impiego di materiali e manufatti per cui sia possibile il loro riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso bilancio energetico (energia grigia - sviluppo risorse locali).