Art. 5.
 Raccolta, accumulo ed utilizzo di acqua piovana nei singoli edifici

    1.  Negli  edifici di nuova costruzione, e in quelli esistenti in
occasione  di  lavori  di  ristrutturazione,  e'  previsto  di  norma
l'utilizzo  delle  acque  piovane  attraverso  la realizzazione di un
impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.
    2. Con apposito regolamento sono disciplinate la decorrenza delle
disposizioni   di   cui   al  comma 1  e  le  relative  modalita'  di
adempimento.