Art. 5. Raccolta, accumulo ed utilizzo di acqua piovana nei singoli edifici 1. Negli edifici di nuova costruzione, e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione, e' previsto di norma l'utilizzo delle acque piovane attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili. 2. Con apposito regolamento sono disciplinate la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 e le relative modalita' di adempimento.