Art. 6.
                  Protocollo regionale bioedilizia

    1.  Il  «Protocollo  regionale  per la valutazione della qualita'
energetica  e  ambientale  di  un  edificio»,  in  seguito denominato
protocollo,  e'  lo strumento attuativo di cui si dota la Regione per
disciplinare  la  valutazione  del  livello  di biosostenibilita' dei
singoli  interventi  in  bioedilizia  e  per  graduare  i  contributi
previsti dalla presente legge.
    2.  La  giunta  regionale,  in  sede di prima applicazione, entro
novanta   giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e
successivamente  ogni  due  anni,  previo  parere  della  commissione
consiliare competente, adotta il protocollo.
    3.  Il  protocollo e' diviso in aree di valutazione e comprende i
requisiti   bioedili   richiesti   con  le  corrispondenti  scale  di
prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano
il  punteggio  di valutazione dei singoli interventi, con riferimento
anche alle seguenti materie:
      a) utilizzo    delle    risorse   climatiche   finalizzato   al
riscaldamento,  al  raffrescamento e alla ventilazione naturale degli
edifici (climatizzazione passiva);
      b) elevazione  della  qualita'  ambientale  degli spazi esterni
attraverso  il  controllo della temperatura superficiale e dei flussi
d'aria,   dell'inquinamento   acustico,   luminoso,   atmosferico  ed
elettromagnetico,  nonche' la valutazione degli aspetti di percezione
sensoriale dell'ambiente costruito;
      c) integrazione  paesaggistica  degli  edifici  con il contesto
ambientale;
      d) integrazione  dell'edificato  con  la  cultura  locale,  nel
recupero delle tradizioni costruttive;
      e) contenimento  dell'utilizzazione  di  risorse da realizzarsi
mediante  l'impiego  di  materiali da costruzione a limitato consumo,
nelle fasi di produzione e di trasporto;
      f) riduzione  del  fabbisogno  di  energia  elettrica  mediante
l'utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso
consumo;
      g) contenimento  dei  consumi  idrici  di  acqua potabile negli
edifici, impianti e relative pertinenze;
      h) riduzione  dei consumi energetici per il riscaldamento degli
edifici,  garantendone  l'ottimale  isolamento  termico,  il  miglior
rendimento degli impianti e l'impiego di energie rinnovabili;
      i) realizzazione  di  impianti di ventilazione e raffrescamento
efficienti,  mediante  il  controllo  degli apporti calorici solari e
dell'inerzia termica degli elementi costruttivi;
      j) impiego  di energie rinnovabili per la produzione di energia
elettrica e di acqua calda sanitaria;
      k) riduzione  dei carichi ambientali degli edifici valutati nel
corso  dell'intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da costruzione
e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue
anche  mediante  il  riutilizzo  delle acque saponate, l'inquinamento
acustico, la fitodepurazione;
      l) elevazione   della  qualita'  ambientale  visiva,  acustica,
termica, elettromagnetica e dell'aria esterna e interna agli edifici;
      m) elevazione della qualita' dei servizi forniti dagli edifici,
in  termini  di  adattabilita',  flessibilita',  gestione e controllo
impiantistico;
      n) distanza  da  servizi  sociali  e  qualita' ambientale delle
comunicazioni  e  dei trasporti esterni (accessibilita' e prossimita'
dei servizi);
      o) predisposizione degli impianti.
    4.   Il   protocollo   costituisce   criterio  di  priorita'  nei
finanziamenti,  per  gli  interventi  di  acquisto,  costruzione  e/o
ristrutturazione   di  edifici  pubblici  o  privati  previsti  dalla
legislazione regionale vigente sotto qualsiasi forma, ed in tal senso
vanno  modificati  i  regolamenti di esecuzione della legge regionale
7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di
edilizia   residenziale  pubblica),  e  i  regolamenti  eventualmente
adottati  ai  sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000,
n.   7   (Testo   unico   delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).
    5. Ai fini della priorita' prevista dal comma 4 e degli incentivi
urbanistici  previsti  dall'Art.  11, il protocollo individua inoltre
minimi  punteggi  di valutazione dei singoli interventi sotto i quali
la  priorita'  nei finanziamenti e gli incentivi urbanistici non sono
previsti.