Art. 6. Protocollo regionale bioedilizia 1. Il «Protocollo regionale per la valutazione della qualita' energetica e ambientale di un edificio», in seguito denominato protocollo, e' lo strumento attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilita' dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge. 2. La giunta regionale, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni due anni, previo parere della commissione consiliare competente, adotta il protocollo. 3. Il protocollo e' diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche alle seguenti materie: a) utilizzo delle risorse climatiche finalizzato al riscaldamento, al raffrescamento e alla ventilazione naturale degli edifici (climatizzazione passiva); b) elevazione della qualita' ambientale degli spazi esterni attraverso il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d'aria, dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico, nonche' la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell'ambiente costruito; c) integrazione paesaggistica degli edifici con il contesto ambientale; d) integrazione dell'edificato con la cultura locale, nel recupero delle tradizioni costruttive; e) contenimento dell'utilizzazione di risorse da realizzarsi mediante l'impiego di materiali da costruzione a limitato consumo, nelle fasi di produzione e di trasporto; f) riduzione del fabbisogno di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso consumo; g) contenimento dei consumi idrici di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze; h) riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, garantendone l'ottimale isolamento termico, il miglior rendimento degli impianti e l'impiego di energie rinnovabili; i) realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell'inerzia termica degli elementi costruttivi; j) impiego di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria; k) riduzione dei carichi ambientali degli edifici valutati nel corso dell'intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da costruzione e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue anche mediante il riutilizzo delle acque saponate, l'inquinamento acustico, la fitodepurazione; l) elevazione della qualita' ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell'aria esterna e interna agli edifici; m) elevazione della qualita' dei servizi forniti dagli edifici, in termini di adattabilita', flessibilita', gestione e controllo impiantistico; n) distanza da servizi sociali e qualita' ambientale delle comunicazioni e dei trasporti esterni (accessibilita' e prossimita' dei servizi); o) predisposizione degli impianti. 4. Il protocollo costituisce criterio di priorita' nei finanziamenti, per gli interventi di acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati previsti dalla legislazione regionale vigente sotto qualsiasi forma, ed in tal senso vanno modificati i regolamenti di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e i regolamenti eventualmente adottati ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 5. Ai fini della priorita' prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'Art. 11, il protocollo individua inoltre minimi punteggi di valutazione dei singoli interventi sotto i quali la priorita' nei finanziamenti e gli incentivi urbanistici non sono previsti.