Art. 9. Contributi per gli interventi in bioedilizia 1. Per le finalita' della presente legge, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a fronte dei maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o ristrutturazione di edifici eseguiti da soggetti pubblici e/o privati, sulla base dei criteri e della gradualita' previsti dal protocollo di cui all'Art. 6. Tali contributi sono concessi nella misura massima del 15 per cento del valore dell'intervento complessivo e sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente. 2. Con successivo regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, sono definite le modalita' per la presentazione delle domande, per la verifica della conformita' delle opere e dei materiali utilizzati alla finalita' della presente legge o per ogni altro adempimento connesso alla stessa.