Art. 9.
            Contributi per gli interventi in bioedilizia

    1.  Per  le  finalita'  della  presente  legge, l'amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere contributi a fronte dei maggiori
oneri  connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o
ristrutturazione   di  edifici  eseguiti  da  soggetti  pubblici  e/o
privati,  sulla  base  dei  criteri  e della gradualita' previsti dal
protocollo  di  cui  all'Art.  6. Tali contributi sono concessi nella
misura   massima   del   15  per  cento  del  valore  dell'intervento
complessivo  e  sono  cumulabili  con quelli previsti dalla normativa
regionale vigente.
    2.  Con  successivo  regolamento da emanarsi entro novanta giorni
dall'  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  previo  parere
obbligatorio  della  commissione consiliare competente, sono definite
le  modalita'  per  la  presentazione  delle domande, per la verifica
della  conformita'  delle  opere  e  dei  materiali  utilizzati  alla
finalita'  della presente legge o per ogni altro adempimento connesso
alla stessa.