Regolamento concernente i criteri, le modalita', le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, in attuazione dell'Art. 4, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006). Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento individua i criteri, le modalita', le condizioni ed i termini ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per le attivita' di bonifica e ripristino ambientale all'interno del perimetro del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, come individuato dal decreto ministeriale n. 639/RIBO/M/DI/B del 24 febbraio 2003. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Al fine dell'applicazione del Regolamento si intende, come previsto dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati), per: a) sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti; b) sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito, e' inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal decreto ministeriale n. 471/1999; c) sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche attivita' antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilita' che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito; d) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente; e) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal decreto ministeriale n. 471/1999; f) ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilita' per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualita' delle matrici ambientali; g) messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato 1 al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei finanziamenti indicati nell'Art. 1 i seguenti soggetti: a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici; b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato; c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia. Art. 4. Soggetti esclusi 1. Non possono in ogni caso beneficiare del finanziamento: a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'Art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nonche' gli altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 e non integrante la fattispecie illecita di cui all'Art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'Art. 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi detto; b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate. 2. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 si estendono altresi' alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all'Art. 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile dell'inquinamento. Art. 5. Interventi e spese ammissibili 1. Sono considerati ammissibili gli interventi di: a) messa in sicurezza d'emergenza; b) caratterizzazione; c) bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale. Art. 6. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di finanziamento devono essere inviate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, servizio disciplina gestione rifiuti, dal legale rappresentante dell'ente pubblico di cui all'Art. 3 comma 1, lettere a) e b) o, dai soggetti privati di cui all'Art. 3 comma 1, lettera c), entro il 1° marzo di ogni anno. 2. Le domande, devono essere corredate dalla documentazione attestante il titolo di proprieta' o di altro diritto reale sulle aree oggetto di intervento. 3. Le domande relative agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza devono essere corredate dai seguenti documenti: a) progetto di messa in sicurezza di emergenza esaminato favorevolmente in sede di conferenza di servizi ministeriale, comprensivo degli aggiornamenti o elaborati integrativi conseguenti ad eventuali prescrizioni formulate nel corso della conferenza medesima; b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento; c) cronoprogramma, articolato secondo le attivita' principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento. 4. Le domande relative agli interventi di caratterizzazione devono essere corredate dai seguenti documenti: a) piano della caratterizzazione approvato in sede di Conferenza di servizi ministeriale, comprensivo degli aggiornamenti o elaborati integrativi conseguenti ad eventuali prescrizioni formulate nel corso della conferenza medesima; b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento; c) cronoprogramma, articolato secondo le attivita' principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento. 5. Le domande relative agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale devono essere corredate dai seguenti documenti: a) progetto definitivo di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale approvato ai sensi dell'Art. 15, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471; b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento; c) cronoprogramma, articolato secondo le attivita' principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento. 6. Sono ammesse a finanziamento le spese di progettazione, che nel caso di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b) si intendono riferite alle spese per la redazione del piano di caratterizzazione. Sono finanziate le spese ammissibili nei limiti previsti dall'Art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Art. 7. Criteri di priorita' 1. I finanziamenti sono concessi con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'Art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) secondo i seguenti criteri di priorita': a) messa in sicurezza d'emergenza; b) caratterizzazione; c) bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nel caso in cui siano gia' stati realizzati la caratterizzazione e gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza. 2. Nell'ambito della stessa tipologia gli interventi sono collocati in ordine decrescente di costo, nel caso di parita' viene data priorita' alla domanda pervenuta in data anteriore. Art. 8. Modalita' di concessione e di erogazione del finanziamento 1. Ai fini della concessione, della erogazione e della rendicontazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14. Art. 9. Rendicontazione 1. I soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'Art. 62 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, nei termini previsti dal decreto di concessione con le modalita' di cui al titolo II capitolo III della legge regionale n. 7/2000 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 10. Monitoraggio e controllo 1. Il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' oggetto di finanziamento e' svolto, ai sensi dell'Art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dal servizio disciplina gestione rifiuti della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, che puo' avvalersi dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia. 2. I controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla provincia di Trieste, ai sensi dell'Art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. 3. I soggetti beneficiari, ogni tre mesi, predispongono e trasmettono al servizio disciplina gestione rifiuti della direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario. 4. L'amministrazione regionale provvede annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate. Art. 11. Vincolo di destinazione 1. I soggetti beneficiari del finanziamento hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di concessione del finanziamento stesso, ai sensi dell'Art. 32 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Art. 12. Procedure di revoca dei finanziamenti 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono revocati nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'Art. 4 nonche' nei casi di mancato rispetto della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario e delle altre disposizioni contenute nel decreto di concessione. 2. In ogni caso si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 49 della legge regionale n. 7/2000. Art. 13. Fonti di finanziamento 1. Le attivita' di cui al presente regolamento sono finanziate con i fondi del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale approvato del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, nonche' con le somme disponibili a qualsiasi titolo per la realizzazione degli interventi di bonifica, assegnate dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Art. 14. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione le domande di finanziamento devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 2. Le domande gia' presentate devono essere reiterate ai sensi dei presente regolamento. La direzione centrale ambiente e lavori pubblici, servizio disciplina gestione rifiuti provvedera' a richiedere eventuali integrazioni alla documentazione gia' precedentemente presentata. Art. 15. Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge regionale n. 14/2002. Visto, il Presidente: Illy