Regolamento  concernente  i  criteri, le modalita', le condizioni e i
   termini per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la
   bonifica  ed  il  ripristino  ambientale  del  sito  inquinato  di
   interesse   nazionale  di  Trieste,  in  attuazione  dell'Art.  4,
   commi 5,  6  e  7  della  legge  regionale  21 luglio  2004, n. 19
   (Assestamento  del  bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli
   anni 2004-2006).
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il presente regolamento individua i criteri, le modalita', le
condizioni  ed  i  termini  ai quali l'amministrazione regionale deve
attenersi per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a favore
di  soggetti  pubblici  e  privati  per  le  attivita'  di bonifica e
ripristino ambientale all'interno del perimetro del sito inquinato di
interesse   nazionale   di  Trieste,  come  individuato  dal  decreto
ministeriale n. 639/RIBO/M/DI/B del 24 febbraio 2003.
                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Al  fine  dell'applicazione  del Regolamento si intende, come
previsto   dal   decreto   ministeriale   25 ottobre   1999,  n.  471
(Regolamento  recante  criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza,   la   bonifica   e  il  ripristino  ambientale  dei  siti
inquinati), per:
      a) sito:   area   o  porzione  di  territorio,  geograficamente
definita  e  delimitata,  intesa  nelle  diverse matrici ambientali e
comprensiva  delle  eventuali  strutture  edilizie  ed impiantistiche
presenti;
      b) sito  inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione
o  alterazioni  chimiche,  fisiche  o  biologiche  del  suolo  o  del
sottosuolo  o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali
da  determinare  un  pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente
naturale  o  costruito, e' inquinato il sito nel quale anche uno solo
dei  valori  di  concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o
nel  sottosuolo  o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali
risulta  superiore  ai  valori  di  concentrazione limite accettabili
stabiliti dal decreto ministeriale n. 471/1999;
      c) sito  potenzialmente  inquinato:  sito nel quale, a causa di
specifiche  attivita'  antropiche  pregresse  o  in atto, sussiste la
possibilita'   che   nel   suolo  o  nel  sottosuolo  o  nelle  acque
superficiali  o  nelle  acque  sotterranee  siano  presenti  sostanze
contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la
salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;
      d) messa  in  sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario
ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione
degli  inquinanti  e  impedire  il  contatto  con le fonti inquinanti
presenti   nel  sito,  in  attesa  degli  interventi  di  bonifica  e
ripristino  ambientale  o  degli  interventi  di  messa  in sicurezza
permanente;
      e) bonifica:  l'insieme  degli  interventi atti ad eliminare le
fonti  di  inquinamento  e  le  sostanze  inquinanti  o  a ridurre le
concentrazioni  delle  sostanze  inquinanti  presenti  nel suolo, nel
sottosuolo,  nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un
livello  uguale  o  inferiore  ai  valori  di  concentrazione  limite
accettabili stabiliti dal decreto ministeriale n. 471/1999;
      f) ripristino  ambientale:  gli  interventi di riqualificazione
ambientale  e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi
di  bonifica  nei  casi  in  cui  sia  richiesto,  che  consentono di
recuperare  il  sito  alla  effettiva e definitiva fruibilita' per la
destinazione  d'uso  conforme  agli  strumenti urbanistici in vigore,
assicurando la salvaguardia della qualita' delle matrici ambientali;
      g) messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti
a  isolare  in  modo  definitivo  le  fonti  inquinanti rispetto alle
matrici  ambientali  circostanti  qualora  le  fonti inquinanti siano
costituite  da  rifiuti  stoccati  e non sia possibile procedere alla
rimozione   degli   stessi  pur  applicando  le  migliori  tecnologie
disponibili  a costi sopportabili, secondo i principi della normativa
comunitaria.  In  tali casi devono essere previste apposite misure di
sicurezza,   piani   di   monitoraggio   e  controllo,  ed  eventuali
limitazioni  rispetto  alle previsioni degli strumenti urbanistici. I
valori   di  concentrazione  di  sostanze  inquinanti  nelle  matrici
ambientali   influenzate   dall'inquinamento  derivante  dai  rifiuti
stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee
e  acque  superficiali  i  valori previsti nell'allegato 1 al decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
                               Art. 3.
                        Soggetti beneficiari
    1.  Possono  beneficiare dei finanziamenti indicati nell'Art. 1 i
seguenti soggetti:
      a) pubbliche  amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto
aree o beni pubblici;
      b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad
oggetto  beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non
provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto
interessato;
      c) soggetti  privati titolari di diritti reali su beni immobili
sui  quali  insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che
la  costruzione  dei  predetti  manufatti o il cambio di destinazione
d'uso  siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale  25 ottobre  1999, n. 471, e risultino comunque conformi
alla vigente normativa urbanistica ed edilizia.
                               Art. 4.
                          Soggetti esclusi
    1. Non possono in ogni caso beneficiare del finanziamento:
      a) i  soggetti  privati  che,  in relazione a siti inquinati in
data  anteriore  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di cui al
decreto  ministeriale  25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi
titolo  responsabili  di  atti  e fatti costituenti illecito penale o
amministrativo  posti  in  essere  in  violazione  di norme di tutela
ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'Art.
18  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349 (istituzione del Ministero
dell'ambiente  e  norme  in materia di danno ambientale), nonche' gli
altri  soggetti  privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi
prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto ministeriale 25 ottobre
1999, n. 471 e non integrante la fattispecie illecita di cui all'Art.
18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere
gli  interventi  e le iniziative previsti dall'Art. 9, commi 1, 2 e 3
del decreto ministeriale anzi detto;
      b) i  soggetti  privati  che si siano resi, a qualunque titolo,
per  atti  inter  vivos,  acquirenti o cessionari, in data successiva
all'entrata  in  vigore  del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.
471,  di  diritti  reali  o  personali  d'uso relativamente alle aree
inquinate.
    2.  Le  ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e
b)  del  comma 1 si estendono altresi' alle persone giuridiche che si
trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui
all'Art.  2359  del  codice  civile rispetto al soggetto responsabile
dell'inquinamento.
                               Art. 5.
                   Interventi e spese ammissibili
    1. Sono considerati ammissibili gli interventi di:
      a) messa in sicurezza d'emergenza;
      b) caratterizzazione;
      c) bonifica,   messa   in  sicurezza  permanente  e  ripristino
ambientale.
                               Art. 6.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Le  domande  di  finanziamento  devono  essere  inviate  alla
direzione  centrale  ambiente  e lavori pubblici, servizio disciplina
gestione rifiuti, dal legale rappresentante dell'ente pubblico di cui
all'Art.  3  comma 1,  lettere a) e b) o, dai soggetti privati di cui
all'Art. 3 comma 1, lettera c), entro il 1° marzo di ogni anno.
    2.  Le  domande,  devono  essere  corredate  dalla documentazione
attestante  il  titolo  di  proprieta' o di altro diritto reale sulle
aree oggetto di intervento.
    3.  Le  domande  relative  agli  interventi di messa in sicurezza
d'emergenza devono essere corredate dai seguenti documenti:
      a) progetto  di  messa  in  sicurezza  di  emergenza  esaminato
favorevolmente   in  sede  di  conferenza  di  servizi  ministeriale,
comprensivo  degli  aggiornamenti o elaborati integrativi conseguenti
ad  eventuali  prescrizioni  formulate  nel  corso  della  conferenza
medesima;
      b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la
realizzazione dell'intervento;
      c) cronoprogramma,  articolato  secondo le attivita' principali
da svolgere per la realizzazione dell'intervento.
    4.  Le  domande  relative  agli  interventi  di caratterizzazione
devono essere corredate dai seguenti documenti:
      a) piano   della   caratterizzazione   approvato   in  sede  di
Conferenza di servizi ministeriale, comprensivo degli aggiornamenti o
elaborati integrativi conseguenti ad eventuali prescrizioni formulate
nel corso della conferenza medesima;
      b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la
realizzazione dell'intervento;
      c)  cronoprogramma,  articolato secondo le attivita' principali
da svolgere per la realizzazione dell'intervento.
    5.  Le  domande relative agli interventi di bonifica, di messa in
sicurezza   permanente  e  di  ripristino  ambientale  devono  essere
corredate dai seguenti documenti:
      a) progetto  definitivo  di  bonifica,  di  messa  in sicurezza
permanente  e  di  ripristino ambientale approvato ai sensi dell'Art.
15, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
      b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la
realizzazione dell'intervento;
      c) cronoprogramma,  articolato  secondo le attivita' principali
da svolgere per la realizzazione dell'intervento.
    6.  Sono  ammesse  a finanziamento le spese di progettazione, che
nel caso di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b) si intendono riferite
alle spese per la redazione del piano di caratterizzazione.
    Sono   finanziate   le  spese  ammissibili  nei  limiti  previsti
dall'Art.  56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina
organica dei lavori pubblici).
                               Art. 7.
                        Criteri di priorita'
    1.  I  finanziamenti  sono  concessi  con  procedura valutativa a
graduatoria  ai  sensi  dell'Art.  36  della legge regionale 20 marzo
2000,  n.  7  (testo  unico  delle  norme  in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso) secondo i seguenti criteri di
priorita':
      a) messa in sicurezza d'emergenza;
      b) caratterizzazione;
      c) bonifica,   messa   in  sicurezza  permanente  e  ripristino
ambientale,   nel   caso  in  cui  siano  gia'  stati  realizzati  la
caratterizzazione  e  gli  eventuali interventi di messa in sicurezza
d'emergenza.
    2.   Nell'ambito  della  stessa  tipologia  gli  interventi  sono
collocati  in  ordine decrescente di costo, nel caso di parita' viene
data priorita' alla domanda pervenuta in data anteriore.
                               Art. 8.
     Modalita' di concessione e di erogazione del finanziamento
    1.   Ai   fini   della  concessione,  della  erogazione  e  della
rendicontazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui
alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.
                               Art. 9.
                           Rendicontazione
    1.  I  soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione delle
spese sostenute ai sensi dell'Art. 62 della legge regionale 31 maggio
2002,  n.  14, nei termini previsti dal decreto di concessione con le
modalita'  di  cui al titolo II capitolo III della legge regionale n.
7/2000   (testo   unico   delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).
                              Art. 10.
                      Monitoraggio e controllo
    1.  Il  monitoraggio  sull'attuazione  delle attivita' oggetto di
finanziamento  e' svolto, ai sensi dell'Art. 44 della legge regionale
20 marzo  2000,  n. 7, anche ai fini dell'attivazione delle procedure
di revoca dei finanziamenti, dal servizio disciplina gestione rifiuti
della  direzione  centrale  ambiente  e  lavori  pubblici,  che  puo'
avvalersi  dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del
Friuli-Venezia Giulia.
    2.  I  controlli  sulla  conformita' degli interventi ai progetti
approvati  sono  effettuati  dalla  provincia  di  Trieste,  ai sensi
dell'Art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
    3.  I  soggetti  beneficiari,  ogni  tre  mesi,  predispongono  e
trasmettono  al  servizio disciplina gestione rifiuti della direzione
centrale  ambiente  e  lavori  pubblici una relazione sullo stato dei
lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario.
    4. L'amministrazione regionale provvede annualmente a trasmettere
al  Ministero  dell'ambiente  e  tutela  del territorio una relazione
sullo  stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme
effettivamente erogate.
                              Art. 11.
                       Vincolo di destinazione
    1.  I  soggetti  beneficiari del finanziamento hanno l'obbligo di
mantenere  la  destinazione dei beni immobili per la durata di cinque
anni  dalla  data  di  concessione del finanziamento stesso, ai sensi
dell'Art. 32 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
                              Art. 12.
                Procedure di revoca dei finanziamenti
    1.  I  finanziamenti  concessi  ai sensi del presente regolamento
sono   revocati  nelle  ipotesi  di  sopravvenienza  delle  cause  di
esclusione  di  cui  all'Art.  4 nonche' nei casi di mancato rispetto
della   tempistica   degli   interventi   stabiliti   imputabile   al
beneficiario  e  delle  altre  disposizioni  contenute nel decreto di
concessione.
    2.  In ogni caso si applicano le disposizioni degli articoli 47 e
49 della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 13.
                       Fonti di finanziamento
    1.  Le  attivita'  di cui al presente regolamento sono finanziate
con  i  fondi  del  programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino
ambientale  dei  siti  inquinati di interesse nazionale approvato del
decreto  ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, nonche' con le somme
disponibili  a qualsiasi titolo per la realizzazione degli interventi
di  bonifica,  assegnate  dalla  Unione  europea, dallo Stato e dalla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
                              Art. 14.
                          Norme transitorie
    1.  In  sede  di  prima  applicazione le domande di finanziamento
devono   essere   presentate  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
    2.  Le  domande  gia' presentate devono essere reiterate ai sensi
dei  presente  regolamento.  La  direzione centrale ambiente e lavori
pubblici,   servizio   disciplina   gestione  rifiuti  provvedera'  a
richiedere    eventuali   integrazioni   alla   documentazione   gia'
precedentemente presentata.
                              Art. 15.
                           Norme di rinvio
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si fa riferimento alla legge regionale n. 14/2002.
                     Visto, il Presidente: Illy