Art. 10.
                     Rettifiche e cancellazione
    1.  La  presentazione  di  istanze  di  rettifica non comporta la
irrogazione di sanzioni amministrative, se le cause che danno origine
alla  rettifica  non  sono addebitabili al conduttore delle superfici
viticole interessate.
    2.   L'ufficio   provinciale   frutti-viticoltura  provvede  alla
cancellazione   delle  superfici  iscritte  all'albo  dei  vigneti  o
nell'elenco delle vigne:
      a) su  richiesta dei soggetti interessati, anche congiuntamente
alla  notifica di estirpo di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del
consiglio del 17 maggio 1999;
      b) d'ufficio,  se  accerta  una  destinazione  della superficie
viticola diversa da quella iscritta.
    3.    Il    provvedimento    di   cancellazione   e'   comunicato
all'interessato.