Art. 10. Rettifiche e cancellazione 1. La presentazione di istanze di rettifica non comporta la irrogazione di sanzioni amministrative, se le cause che danno origine alla rettifica non sono addebitabili al conduttore delle superfici viticole interessate. 2. L'ufficio provinciale frutti-viticoltura provvede alla cancellazione delle superfici iscritte all'albo dei vigneti o nell'elenco delle vigne: a) su richiesta dei soggetti interessati, anche congiuntamente alla notifica di estirpo di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999; b) d'ufficio, se accerta una destinazione della superficie viticola diversa da quella iscritta. 3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato all'interessato.