Art. 2. I s t i t u z i o n e 1. Presso la ripartizione provinciale agricoltura e' istituito per ciascun vino a denominazione di origine (DO) un albo dei vigneti, nel quale sono iscritte le rispettive superfici vitate. 2. Presso la ripartizione provinciale agricoltura sono altresi' istituiti gli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT), nei quali sono iscritte le superfici vitate destinate alla produzione di tali vini. 3. Gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne sono pubblici.