Art. 2.
                       I s t i t u z i o n e
    1.  Presso  la  ripartizione provinciale agricoltura e' istituito
per ciascun vino a denominazione di origine (DO) un albo dei vigneti,
nel quale sono iscritte le rispettive superfici vitate.
    2.  Presso  la ripartizione provinciale agricoltura sono altresi'
istituiti  gli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica
tipica  (IGT),  nei quali sono iscritte le superfici vitate destinate
alla produzione di tali vini.
    3. Gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne sono pubblici.