Art. 3. A r t i c o l a z i o n e 1. Gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne sono articolati in sottozone, vitigni e tipologie, se previsto dai relativi disciplinari di produzione. 2. L'ufficio provinciale frutti-viticoltura, identifica le sottozone, i vitigni, le tipologie e le indicazioni geografiche tipiche con appositi codici. 3. Limitatamente agli albi dei vigneti, un terreno vitato puo' essere identificato con la dicitura vigna seguita dal toponimo, se lo stesso risulta dalla mappa catastale o dal libro fondiario. 4. Per le singole superfici vitate, negli albi dei vigneti o negli elenchi delle vigne deve risultare lo stesso imprenditore agricolo risultante nello schedario viticolo comunitario a livello nazionale di cui al regolamento (CEE) n. 2392/1986 del consiglio del 24 luglio 1986. L'identificazione avviene tramite il codice fiscale.