Art. 3.
                      A r t i c o l a z i o n e
    1. Gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne sono articolati
in   sottozone,   vitigni  e  tipologie,  se  previsto  dai  relativi
disciplinari di produzione.
    2.   L'ufficio   provinciale  frutti-viticoltura,  identifica  le
sottozone,  i  vitigni,  le  tipologie  e  le indicazioni geografiche
tipiche con appositi codici.
    3.  Limitatamente  agli  albi dei vigneti, un terreno vitato puo'
essere identificato con la dicitura vigna seguita dal toponimo, se lo
stesso risulta dalla mappa catastale o dal libro fondiario.
    4.  Per  le  singole  superfici  vitate, negli albi dei vigneti o
negli  elenchi  delle  vigne  deve  risultare  lo stesso imprenditore
agricolo  risultante  nello  schedario viticolo comunitario a livello
nazionale  di cui al regolamento (CEE) n. 2392/1986 del consiglio del
24 luglio 1986. L'identificazione avviene tramite il codice fiscale.