Art. 5. D e f i n i z i o n i 1. Per unita' vitata si intende la superficie di ogni singolo vitigno di una particella fondiaria. 2. Per vigneto si intende l'insieme delle unita' vitate di una particella fondiaria. 3. Per superficie vitata si intende la superficie coperta di viti in produzione. 4. Per superficie vitata in attesa di produzione si intende la superficie vitata di cui al comma precedente, senza resa nell'anno d'impianto o di reinnesto e con rese unitarie ridotte negli anni successivi all'impianto ove previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.