Art. 5.
                        D e f i n i z i o n i
      1.  Per  unita' vitata si intende la superficie di ogni singolo
vitigno di una particella fondiaria.
    2.  Per  vigneto  si intende l'insieme delle unita' vitate di una
particella fondiaria.
    3. Per superficie vitata si intende la superficie coperta di viti
in produzione.
    4.  Per  superficie  vitata in attesa di produzione si intende la
superficie  vitata  di  cui al comma precedente, senza resa nell'anno
d'impianto  o  di  reinnesto  e  con rese unitarie ridotte negli anni
successivi  all'impianto  ove previsto nei rispettivi disciplinari di
produzione.