Art. 7.
                   Iscrizione di superfici vitate
    1.  Le  nuove  iscrizioni  o  i  passaggi  da una DO o IGT ad una
diversa  denominazione vanno richiesti entro il 30 marzo dell'anno in
cui  si  intende rivendicare la produzione di vino a denominazione di
origine  o  ad  indicazione  geografica  tipica, utilizzando i moduli
predisposti   dall'ufficio   provinciale   frutti-viticoltura.  Nella
domanda vanno indicati:
      a) per  ogni unita' vitata la particella fondiaria, la DO o IGT
di  base  ed  eventualmente  altre DO e IGT, al fine di consentire la
scelta  vendemmiale  tra  diverse  DO  o IGT coesistenti sulle stesse
superfici;
      b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone, i vitigni e le
tipologie;
      c) l'eventuale indicazione vigna seguita dal toponimo.
    3.  L'iscrizione di una superficie vitata agli albi dei vigneti o
negli elenchi delle vigne e' subordinata al rispetto dei disciplinari
di produzione.
    4.  Nell'ambito  dei  vigneti  delle  singole aziende agricole va
garantito   il   rispetto  della  base  ampelografica  richiesta  dai
rispettivi  disciplinari di produzione. La composizione ampelografica
dei   vigneti  e'  riferita  alla  superficie  vitata  effettivamente
investita da ciascun vitigno.