Art. 7. Iscrizione di superfici vitate 1. Le nuove iscrizioni o i passaggi da una DO o IGT ad una diversa denominazione vanno richiesti entro il 30 marzo dell'anno in cui si intende rivendicare la produzione di vino a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio provinciale frutti-viticoltura. Nella domanda vanno indicati: a) per ogni unita' vitata la particella fondiaria, la DO o IGT di base ed eventualmente altre DO e IGT, al fine di consentire la scelta vendemmiale tra diverse DO o IGT coesistenti sulle stesse superfici; b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone, i vitigni e le tipologie; c) l'eventuale indicazione vigna seguita dal toponimo. 3. L'iscrizione di una superficie vitata agli albi dei vigneti o negli elenchi delle vigne e' subordinata al rispetto dei disciplinari di produzione. 4. Nell'ambito dei vigneti delle singole aziende agricole va garantito il rispetto della base ampelografica richiesta dai rispettivi disciplinari di produzione. La composizione ampelografica dei vigneti e' riferita alla superficie vitata effettivamente investita da ciascun vitigno.