Art. 9. Ulteriori termini 1. Entro il 31 agosto di ogni anno l'ufficio provinciale fruttiviticoltura provvede alle nuove iscrizioni e variazioni definitive, dandone comunicazione all'interessato. 2. Se non e' possibile concludere il procedimento entro il termine di cui al comma 1, si provvede all'iscrizione provvisoria. L'iscrizione definitiva avviene entro la seconda campagna viticola dalla data di presentazione della domanda. 3. Se la richiesta di variazione e' presentata secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'Art. 8, l'iscrizione definitiva avviene entro due anni dall'impianto.