Art. 9.
                          Ulteriori termini
    1.  Entro  il  31  agosto  di  ogni  anno  l'ufficio  provinciale
fruttiviticoltura   provvede   alle  nuove  iscrizioni  e  variazioni
definitive, dandone comunicazione all'interessato.
    2.  Se  non  e'  possibile  concludere  il  procedimento entro il
termine  di  cui  al comma 1, si provvede all'iscrizione provvisoria.
L'iscrizione  definitiva  avviene  entro la seconda campagna viticola
dalla data di presentazione della domanda.
    3.  Se  la  richiesta  di  variazione  e'  presentata  secondo le
modalita'  di  cui  al  comma  1 dell'Art. 8, l'iscrizione definitiva
avviene entro due anni dall'impianto.