Art. 4.
    1.  L'Art.  7 del decreto del Presidente della giunta provinciale
28 dicembre 1999, n. 71, e' cosi' sostituito:
    «Art.  7  (Verifica  dell'idoneita).  -  1.  Il test attitudinale
finale   e'   diretto  ad  accertare  le  capacita'  teorico-pratiche
acquisite  dal partecipante o dalla partecipante durante la frequenza
al corso.
    2.  Il  test consiste in un esame scritto teorico e orale pratico
nelle materie di cui al comma 1 dell'Art. 3.
    3.  La valutazione riportata nella parte teorica dell'esame cosi'
come in quella pratica e' espressa in centesimi.
    4. Concludono con esito positivo il corso di formazione di base i
partecipanti  e  le  partecipanti  che  hanno  raggiunto la media dei
sessanta centesimi in ciascuna delle due parti dell'esame.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 31 luglio 2003
                             DURNWALDER

Registrato alla corte dei conti l'8 agosto 2003
   registro n.1, foglio n. 24