Art. 2. 1. L'Art. 1 del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8, e' cosi' sostituito: «Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione provinciale per la formazione continua, di seguito denominata commissione, nonche' le modalita' di consultazione delle categorie professionali interessate e fissa le modalita', secondo le quali il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative possono essere delegati agli ordini e collegi professionali, in attuazione dell'Art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche».