Art. 2.
    1.  L'Art.  1 del decreto del presidente della provincia 22 marzo
2002, n. 8, e' cosi' sostituito:
    «Art.  1.  (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento
disciplina  la  composizione  ed  il  funzionamento della commissione
provinciale   per  la  formazione  continua,  di  seguito  denominata
commissione,  nonche'  le  modalita' di consultazione delle categorie
professionali  interessate  e fissa le modalita', secondo le quali il
riconoscimento  e  la  valutazione delle esperienze formative possono
essere  delegati  agli  ordini e collegi professionali, in attuazione
dell'Art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive
modifiche».