Art. 4.
    1.  Dopo  l'Art.  4  del  decreto  del presidente della provincia
22 marzo 2002, n. 8, sono inseriti i seguenti articoli 4-bis e 4-ter:
    «Art.  4-bis.  (Riconoscimento  e  valutazione  delle  esperienze
formative  da  parte  degli  ordini  e  collegi  professionali). - 1.
Qualora il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative
viene  delegato  agli  ordini ed ai collegi professionali, gli stessi
osservano i criteri allo scopo elaborati dalla commissione.
    2.  La  valutazione avviene in due parti. La prima parte consiste
nella  valutazione e nel conferimento di un punteggio in relazione ai
metodi    di    insegnamento   e   di   apprendimento,   dell'orario,
dell'incompatibilita'  e del promotore. Questa parte viene effettuata
da  una  commissione interna dell'ordine o collegio professionale. La
seconda  parte  consiste nella valutazione dei programmi degli eventi
formativi e dei curricula dei relatori e dei docenti.
    3.  La  valutazione  dei  programmi  degli eventi formativi e dei
curricula  dei relatori e dei docenti consiste in una valutazione dei
contenuti   con  l'attribuzione  di  punteggi.  Tale  valutazione  e'
effettuata  da  tre esperti nel settore da valutare, indipendenti tra
di loro.
    4.  Le  valutazioni  di  cui  al  comma 3  vanno espresse in modo
indipendente  una  dall'altra.  I  collegi  ed  ordini  professionali
garantiscono  che  i  singoli  esperti  non  sono  a  conoscenza  dei
nominativi  degli  altri  due  esperti incaricati e che non vengono a
conoscenza delle valutazioni espresse degli stessi.
    5.  Una  volta  acquisite  le valutazioni, l'ordine o il collegio
professionale   calcola  la  media  della  valutazione,  sommando  il
risultato  della  prima  e  della  seconda  parte.  Questo  risultato
costituisce  il  punteggio  da  assegnare.  Il  relativo risultato e'
comunicato al richiedente entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della domanda completa in ogni sua parte.
    6.  Per  le categorie professionali non rappresentate da ordini o
collegi  professionali,  la commissione provinciale per la formazione
continua  puo'  nominare  esperti  ai fini del riconoscimento e della
valutazione  secondo  le  modalita'  di  cui al presente articolo. Le
domande  vengono  presentate  all'ufficio  provinciale formazione del
personale  sanitario,  che  crea  la struttura organizzativa all'uopo
necessaria.
    Art. 4-ter. (Trasmissione di dati e controlli). - 1. Gli ordini e
i   collegi   professionali   trasmettono   all'ufficio   provinciale
formazione del personale sanitario almeno mensilmente i dati relativi
ai  riconoscimenti  ed  alle  valutazioni  da  esse  effettuati,  con
indicazione  del  titolo,  del  luogo,  della  data,  della  durata e
dell'orario, del programma e dei destinatari della formazione.
    2.   L'amministrazione  provinciale  puo'  in  qualunque  momento
prendere visione degli atti e dei verbali allo scopo di verificare la
corretta   valutazione.   In   caso   di  ripetute  violazioni  delle
disposizioni del presente regolamento, la delega e' revocata».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 25 settembre 2003
                             DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2003
  registro n. 1, foglio n. 26.