Art. 4. 1. Dopo l'Art. 4 del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8, sono inseriti i seguenti articoli 4-bis e 4-ter: «Art. 4-bis. (Riconoscimento e valutazione delle esperienze formative da parte degli ordini e collegi professionali). - 1. Qualora il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative viene delegato agli ordini ed ai collegi professionali, gli stessi osservano i criteri allo scopo elaborati dalla commissione. 2. La valutazione avviene in due parti. La prima parte consiste nella valutazione e nel conferimento di un punteggio in relazione ai metodi di insegnamento e di apprendimento, dell'orario, dell'incompatibilita' e del promotore. Questa parte viene effettuata da una commissione interna dell'ordine o collegio professionale. La seconda parte consiste nella valutazione dei programmi degli eventi formativi e dei curricula dei relatori e dei docenti. 3. La valutazione dei programmi degli eventi formativi e dei curricula dei relatori e dei docenti consiste in una valutazione dei contenuti con l'attribuzione di punteggi. Tale valutazione e' effettuata da tre esperti nel settore da valutare, indipendenti tra di loro. 4. Le valutazioni di cui al comma 3 vanno espresse in modo indipendente una dall'altra. I collegi ed ordini professionali garantiscono che i singoli esperti non sono a conoscenza dei nominativi degli altri due esperti incaricati e che non vengono a conoscenza delle valutazioni espresse degli stessi. 5. Una volta acquisite le valutazioni, l'ordine o il collegio professionale calcola la media della valutazione, sommando il risultato della prima e della seconda parte. Questo risultato costituisce il punteggio da assegnare. Il relativo risultato e' comunicato al richiedente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda completa in ogni sua parte. 6. Per le categorie professionali non rappresentate da ordini o collegi professionali, la commissione provinciale per la formazione continua puo' nominare esperti ai fini del riconoscimento e della valutazione secondo le modalita' di cui al presente articolo. Le domande vengono presentate all'ufficio provinciale formazione del personale sanitario, che crea la struttura organizzativa all'uopo necessaria. Art. 4-ter. (Trasmissione di dati e controlli). - 1. Gli ordini e i collegi professionali trasmettono all'ufficio provinciale formazione del personale sanitario almeno mensilmente i dati relativi ai riconoscimenti ed alle valutazioni da esse effettuati, con indicazione del titolo, del luogo, della data, della durata e dell'orario, del programma e dei destinatari della formazione. 2. L'amministrazione provinciale puo' in qualunque momento prendere visione degli atti e dei verbali allo scopo di verificare la corretta valutazione. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni del presente regolamento, la delega e' revocata». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 25 settembre 2003 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2003 registro n. 1, foglio n. 26.