Art. 2. Redazione e approvazione dei piani di vendita da parte della giunta provinciale 1. Il piano di vendita per il triennio 2003-2005 va presentato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione alla giunta provinciale per l'approvazione. 2. I successivi piani di vendita vanno presentati alla giunta provinciale per l'approvazione al piu' tardi sei mesi prima dell'inizio del nuovo triennio. 3. Al fine di poter alienare il contingente di abitazioni previsto nei singoli piani di vendita, il piano di vendita stesso puo' essere integrato in ogni momento.