Art. 2.
Redazione  e  approvazione dei piani di vendita da parte della giunta
                             provinciale

    1.  Il  piano  di vendita per il triennio 2003-2005 va presentato
entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
di esecuzione alla giunta provinciale per l'approvazione.
    2.  I  successivi  piani  di vendita vanno presentati alla giunta
provinciale   per   l'approvazione  al  piu'  tardi  sei  mesi  prima
dell'inizio del nuovo triennio.
    3.  Al  fine  di  poter  alienare  il  contingente  di abitazioni
previsto  nei  singoli  piani  di vendita, il piano di vendita stesso
puo' essere integrato in ogni momento.