Art. 3. Avviso ai conduttori 1. L'IPES comunica ai conduttori aventi titolo all'acquisto l'approvazione del piano di vendita da parte della giunta provinciale. 2. A pena di decadenza, i conduttori devono comunicare entro sessanta giorni all'IPES se intendono acquistare le abitazioni in locazione o se eventualmente sono interessati a prendere in cambio un'altra abitazione in locazione. 3. I conduttori che intendono avvalersi della riduzione del prezzo di cessione di cui all'Art. 122 della legge devono presentare contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2 apposita istanza, documentando il possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali.