Art. 3.
                        Avviso ai conduttori

    1.  L'IPES  comunica  ai  conduttori  aventi  titolo all'acquisto
l'approvazione   del   piano   di   vendita  da  parte  della  giunta
provinciale.
    2.  A  pena  di  decadenza,  i conduttori devono comunicare entro
sessanta  giorni  all'IPES  se  intendono acquistare le abitazioni in
locazione  o  se  eventualmente sono interessati a prendere in cambio
un'altra abitazione in locazione.
    3.  I  conduttori  che  intendono  avvalersi  della riduzione del
prezzo  di cessione di cui all'Art. 122 della legge devono presentare
contestualmente   alla  comunicazione  di  cui  al  comma 2  apposita
istanza,  documentando  il possesso dei requisiti generali per essere
ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali.