Art. 5.
  Determinazione, comunicazione e pagamento del prezzo di cessione

    1.   L'IPES   richiede  all'ufficio  estimo  della  provincia  la
determinazione del prezzo di cessione per quelle abitazioni in ordine
alle  quali  i  conduttori  hanno  manifestato  la loro intenzione di
acquisto.
    2. Qualora il conduttore abbia chiesto la riduzione del prezzo di
cessione  di  cui  all'Art.  122,  comma 2-bis,  della  legge, l'IPES
accerta  la sussistenza dei relativi requisiti e ne da' comunicazione
al conduttore.
    3.  Il  prezzo  di  cessione  fissato  dall'ufficio  estimo della
provincia viene comunicato dall'IPES al conduttori. Ai conduttori che
hanno  diritto alla riduzione del prezzo di cessione viene comunicato
il prezzo ridotto.
    4.  Nella comunicazione del prezzo di cessione l'IPES richiede ai
conduttori  aventi  diritto  all'acquisto  di  versare entro sessanta
giorni  dalla  richiesta un importo corrispondente al dieci per cento
del prezzo di cessione quale acconto e cauzione.
    5.  Il mancato versamento dell'acconto entro il termine di cui al
comma 4    comporta    la    decadenza   del   diritto   all'acquisto
dell'abitazione   compresa  nel  piano  di  vendita.  Tale  causa  di
decadenza non opera per successivi piani di vendita.