Art. 5. Determinazione, comunicazione e pagamento del prezzo di cessione 1. L'IPES richiede all'ufficio estimo della provincia la determinazione del prezzo di cessione per quelle abitazioni in ordine alle quali i conduttori hanno manifestato la loro intenzione di acquisto. 2. Qualora il conduttore abbia chiesto la riduzione del prezzo di cessione di cui all'Art. 122, comma 2-bis, della legge, l'IPES accerta la sussistenza dei relativi requisiti e ne da' comunicazione al conduttore. 3. Il prezzo di cessione fissato dall'ufficio estimo della provincia viene comunicato dall'IPES al conduttori. Ai conduttori che hanno diritto alla riduzione del prezzo di cessione viene comunicato il prezzo ridotto. 4. Nella comunicazione del prezzo di cessione l'IPES richiede ai conduttori aventi diritto all'acquisto di versare entro sessanta giorni dalla richiesta un importo corrispondente al dieci per cento del prezzo di cessione quale acconto e cauzione. 5. Il mancato versamento dell'acconto entro il termine di cui al comma 4 comporta la decadenza del diritto all'acquisto dell'abitazione compresa nel piano di vendita. Tale causa di decadenza non opera per successivi piani di vendita.