Art. 7.
               Stipulazione del contratto di cessione

    1.   Depositata  la  cauzione,  l'IPES  provvede  alla  eventuale
formazione delle porzioni materiali.
    2.  Concluse  le incombenze di cui al comma 1, l'IPES richiede al
conduttore  il pagamento della parte rimanente del prezzo di cessione
cosi'  come  di  eventuali  arretrati dei canoni di locazione e delle
spese.  L'importo  va  pagato  entro  sessanta  giorni  dalla data di
intimazione.
    3.  Su richiesta motivata, il termine per il pagamento del prezzo
di cessione puo' essere prorogato per non piu' di trenta giorni.
    4. L'acquirente comunica all'IPES il nominativo del notaio scelto
per la stipulazione del contratto di cessione.
    5.  Il  notaio concorda con l'IPES il termine per la stipulazione
del contratto di cessione. Al momento della stipulazione del contatto
di cessione il prezzo di cessione deve risultare interamente versato.
    6.  Il  mancato pagamento del prezzo di cessione entro il termine
di  cui  al  comma 2  o,  in  caso di proroga, entro quello di cui al
comma 3 comporta la decadenza dal diritto di cessione dell'abitazione
e l'incameramento della cauzione.
    7.  Qualora  per la cessione di un'abitazione non venga richiesta
la riduzione del prezzo di cessione di cui all'Art. 122, comma 2-bis,
della  legge  nel  contatto  di cessione deve essere previsto, per il
caso  di  alienazione  dell'abitazione da parte dell'acquirente o dei
suoi  eredi,  un diritto di prelazione in favore dell'IPES con durata
decennale  e  alle  condizioni  di  cui  all'Art. 126, comma 3, della
legge. Per il caso di violazione di tale obbligazione contrattuale e'
da prevedere una corrispondente pena convenzionale.
    8.  Tutti i costi connessi con la stipulazione del contratto sono
a carico dell'acquirente.
    9.  Dal  primo  del  mese  che  segue  al pagamento del prezzo di
cessione  non  e'  piu'  dovuto  il  canone  di  locazione.  Le spese
condominiali   sono   rideterminate  tenendo  conto  delle  spese  di
amministrazione.