Art. 8. Successione nell'istanza di cessione dell'abitazione 1. In caso di decesso del conduttore avente diritto all'acquisto, le persone che in base alle disposizioni della legge hanno diritto alla successione nell'assegnazione o nel contratto di locazione possono, entro novanta giorni, confermare l'istanza di cessione dell'abitazione. La mancata conferma della domanda di cessione comporta la restituzione degli eventuali acconti pagati.