Art. 8.
        Successione nell'istanza di cessione dell'abitazione

    1. In caso di decesso del conduttore avente diritto all'acquisto,
le  persone  che  in base alle disposizioni della legge hanno diritto
alla  successione  nell'assegnazione  o  nel  contratto  di locazione
possono,  entro  novanta  giorni,  confermare  l'istanza  di cessione
dell'abitazione.  La  mancata  conferma  della  domanda  di  cessione
comporta la restituzione degli eventuali acconti pagati.