Art. 2.
          Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
    1.  Nei  casi  previsti  dall'Art.  141  del  decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli   enti   locali),  lo  scioglimento  dei  consigli  comunali  e
provinciali  e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti
con  decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della
giunta  regionale,  adottata  su  proposta  dell'assessore degli enti
locali.
    2.  La  proposta  dell'assessore e' accompagnata da una relazione
contenente  i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che
ad  esso  hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di
scioglimento per essere pubblicata.
    3.  L'eventuale  sospensione del consiglio comunale o provinciale
per  motivi  di grave ed urgente necessita', in attesa del decreto di
scioglimento,  e'  disposta  dall'assessore  degli  enti  locali  con
proprio  decreto  ed  immediatamente comunicata alla giunta regionale
congiuntamente  con  la  proposta di scioglimento, qualora questa non
sia  gia'  stata  presentata. La sospensione non puo' comunque durare
piu' di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale
termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento.
    4.  Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa
procedura  si  applica  per  tutti  gli  enti locali ed i consorzi ed
associazioni di enti locali di qualunque tipo.
    5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente
comunicati  al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati
nel  Bollettino  ufficiale  della Regione e nella Gazzetta Ufficiale.
Vengono inoltre comunicati al prefetto competente per territorio.
    6.  Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali
i   provvedimenti   per  lo  scioglimento  dei  consigli  comunali  e
provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.