Art. 2. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali 1. Nei casi previsti dall'Art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali. 2. La proposta dell'assessore e' accompagnata da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata. 3. L'eventuale sospensione del consiglio comunale o provinciale per motivi di grave ed urgente necessita', in attesa del decreto di scioglimento, e' disposta dall'assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla giunta regionale congiuntamente con la proposta di scioglimento, qualora questa non sia gia' stata presentata. La sospensione non puo' comunque durare piu' di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento. 4. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa procedura si applica per tutti gli enti locali ed i consorzi ed associazioni di enti locali di qualunque tipo. 5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale. Vengono inoltre comunicati al prefetto competente per territorio. 6. Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.