Art. 3.
         Rimozione e sospensione degli amministratori locali
    1. Nei casi disciplinati dall'Art. 142 del decreto legislativo n.
267  del  2000,  la  rimozione  del  sindaco,  del  presidente  della
provincia,  dei  presidenti  dei  consorzi  o  comunita' montane, dei
componenti  dei consigli e delle giunte, del presidente del consiglio
circoscrizionale   e'  disposta  con  decreto  del  Presidente  della
Regione,  previa  deliberazione  della  giunta regionale, adottata su
proposta dell'assessore degli enti locali.
    2.  L'eventuale  sospensione  per  motivi  di  grave  ed  urgente
necessita'  e'  disposta dall'assessore degli enti locali con proprio
decreto ed immediatamente comunicata alla giunta regionale.