Art. 3. Rimozione e sospensione degli amministratori locali 1. Nei casi disciplinati dall'Art. 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunita' montane, dei componenti dei consigli e delle giunte, del presidente del consiglio circoscrizionale e' disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali. 2. L'eventuale sospensione per motivi di grave ed urgente necessita' e' disposta dall'assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla giunta regionale.