Art. 4. Requisiti e trattamento dei commissari 1. I commissari di cui al comma 1, dell'Art. 2, vengono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio o in quiescenza, che appartengano o siano appartenuti a qualifica dirigenziale; b) segretari comunali o provinciali anche in quiescenza; c) dirigenti degli enti locali in quiescenza che abbiano esercitato le loro funzioni in un ente con popolazione non inferiore a quella dell'ente commissariato. 2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell'ente soggetto a commissariamento. 3. Al commissario compete un'indennita' di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti dell'amministrazione regionale ed i segretari comunali in servizio l'indennita' e' ridotta della meta'.