Art. 4.
               Requisiti e trattamento dei commissari
    1.  I  commissari  di cui al comma 1, dell'Art. 2, vengono scelti
fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
      a) dipendenti  dell'amministrazione regionale, in servizio o in
quiescenza,   che   appartengano  o  siano  appartenuti  a  qualifica
dirigenziale;
      b) segretari comunali o provinciali anche in quiescenza;
      c) dirigenti  degli  enti  locali  in  quiescenza  che  abbiano
esercitato  le loro funzioni in un ente con popolazione non inferiore
a quella dell'ente commissariato.
    2.  Non  possono  essere  nominati  commissari gli amministratori
dell'ente soggetto a commissariamento.
    3.  Al  commissario compete un'indennita' di carica pari a quella
prevista  per  il  sindaco  del  comune  o  per  il  presidente della
provincia    soggetti    a   commissariamento.   Per   i   dipendenti
dell'amministrazione  regionale  ed  i segretari comunali in servizio
l'indennita' e' ridotta della meta'.