Art. 5.
     Modifiche all'Art. 20 della legge regionale n. 12 del 2005
    1.  Al  comma 1 dell'Art. 20 della legge regionale 2 agosto 2005,
n.  12  (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti
adeguati  per  l'esercizio  associato di funzioni. Misure di sostegno
per  i piccoli comuni), le parole «Nel territorio della Regione» sono
sostituite da «Per le finalita' della presente legge».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Cagliari, 7 ottobre 2005
                                SORU