Art. 5. Modifiche all'Art. 20 della legge regionale n. 12 del 2005 1. Al comma 1 dell'Art. 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), le parole «Nel territorio della Regione» sono sostituite da «Per le finalita' della presente legge». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 7 ottobre 2005 SORU