Art. 2.
      Modificazione all'Art. 4 della legge regionale n. 27/2002
    1.  Al  comma 4  dell'Art. 4 della legge regionale n. 27/2002, le
parole:
    «ed  abbiano  prodotto e commercializzato nella campagna in corso
almeno  il  50  per  cento  della  quota  di  cui sono titolari» sono
soppresse.