Art. 2.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  L'onere  massimo  derivante  dall'applicazione della presente
legge e' determinato in Euro 4.950.000 per l'anno 2005.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma 1  trova copertura nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario     2005     nell'obiettivo     programmatica    2.1.4.02
(Partecipazioni azionarie e conferimenti) e al relativo finanziamento
si  provvede  mediante  l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte
nel  medesimo  obiettivo  pro-  grammatico,  per  Euro  3.465.000, al
capitolo  35857  (Sottoscrizione  aumento  di  capitale  Casino de la
Vallee   S.p.a.)   e,   per   Euro   1.485.000,   al  capitolo  35650
(Sottoscrizione di titoli azionari della societa' SITRASB S.p.a.).
    3.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.