Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. L'onere massimo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in Euro 4.950.000 per l'anno 2005. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 nell'obiettivo programmatica 2.1.4.02 (Partecipazioni azionarie e conferimenti) e al relativo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nel medesimo obiettivo pro- grammatico, per Euro 3.465.000, al capitolo 35857 (Sottoscrizione aumento di capitale Casino de la Vallee S.p.a.) e, per Euro 1.485.000, al capitolo 35650 (Sottoscrizione di titoli azionari della societa' SITRASB S.p.a.). 3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.