Art. 10. Interventi sperimentali per lo sviluppo locale 1. In attuazione degli indirizzi e delle modalita' fissate nei piani annuali di attuazione di cui all'Art. 8, la giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative di cui alla lettera d) del comma 3 dell'Art. 2, realizza interventi sperimentali per lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle imprese cooperative nelle aree del territorio regionale che presentano particolari condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali.