Art. 10.
           Interventi sperimentali per lo sviluppo locale
    1.  In  attuazione  degli indirizzi e delle modalita' fissate nei
piani  annuali  di attuazione di cui all'Art. 8, la giunta regionale,
sentite le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative di
cui  alla  lettera d)  del  comma 3  dell'Art. 2, realizza interventi
sperimentali  per  lo  sviluppo,  la  valorizzazione e l'integrazione
delle  imprese  cooperative  nelle  aree del territorio regionale che
presentano  particolari condizioni di svantaggio socio-economico o in
zone rurali.