Art. 11. Sostegno ai Consorzi fidi regionali per la cooperazione 1. La Regione sostiene l'attivita' del consorzio fidi regionale per la cooperazione - Cooperfidi Molise, costituito ai sensi dell'Art. 17 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6, nonche' degli altri consorzi fidi regionali, costituiti da cooperative e dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute, aventi sede legale ed operativa nella Regione, mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi e per la ricapitalizzazione. 2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare: a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore dei propri soci; b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di garanzie; c) la mancanza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci. 3. L'importo massimo delle operazioni di credito per ogni cooperativa o consorzio ammesso a beneficio e le modalita' di applicazione del regime di aiuto sono stabilite dal piano annuale di attuazione di cui all'Art. 8. 4. I consorzi presentano alla giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione, il bilancio nonche' la documentazione da cui risultino distintamente l'utilizzo dei fondi assegnati e le operazioni garantite.