Art. 11.
       Sostegno ai Consorzi fidi regionali per la cooperazione
    1.  La  Regione sostiene l'attivita' del consorzio fidi regionale
per   la  cooperazione  -  Cooperfidi  Molise,  costituito  ai  sensi
dell'Art.  17  della  legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6, nonche'
degli  altri  consorzi  fidi  regionali,  costituiti da cooperative e
dalle  organizzazioni  regionali  della  cooperazione  giuridicamente
riconosciute, aventi sede legale ed operativa nella Regione, mediante
la  concessione  di contributi ad integrazione del fondo rischi e per
la ricapitalizzazione.
    2.  Ai  fini  della concessione dei contributi di cui al comma 1,
gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare:
      a)  prestazioni  di  garanzia  per  affidamenti e finanziamenti
bancari a favore dei propri soci;
      b)   la  destinazione  dei  fondi  rischi  esclusivamente  alla
prestazione di garanzie;
      c)  la mancanza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione
di utili sotto qualsiasi forma ai soci.
    3.  L'importo  massimo  delle  operazioni  di  credito  per  ogni
cooperativa  o  consorzio  ammesso  a  beneficio  e  le  modalita' di
applicazione  del regime di aiuto sono stabilite dal piano annuale di
attuazione di cui all'Art. 8.
    4.  I  consorzi  presentano alla giunta regionale, entro sessanta
giorni  dall'approvazione,  il  bilancio nonche' la documentazione da
cui  risultino  distintamente  l'utilizzo  dei  fondi  assegnati e le
operazioni garantite.