Art. 12.
        Sostegno all'attivita' delle organizzazioni regionali
                  delle associazioni di cooperative
    1.   La  Regione,  a  sostegno  di  un  organico  sviluppo  della
cooperazione,  concede contributi alle organizzazioni regionali delle
associazioni di cooperative riconosciute con decreto ministeriale, di
cui alla lettere d) del comma 3 dell'Art. 2:
      a) per la realizzazione di attivita' e progetti di informazione
e  promozione  della  cultura  cooperativa  rivolti  alle cooperative
associate;
      b)  per  attivita' di ricerca, studi e centri di documentazione
per la cooperazione;
      c) per progetti intercooperativi per la qualita' e servizi alle
imprese cooperative.
    2.  La  Regione  puo'  intervenire  altresi',  su  proposta della
commissione  regionale  della  cooperazione,  a favore delle seguenti
iniziative:
      a)  programmazione  e patrocinio di corsi documentaristici e di
formazione,   volti   a   perfezionare   lo  spirito  e  l'educazione
cooperativa;
      b)  erogazione  di  borse  di studio da concedere a ricercatori
operanti  presso istituti, universita' ed organismi equipollenti, con
l'obbligo per gli assegnatari di mettere a disposizione della Regione
i  risultati  delle  ricerche  esperite  su  temi storici, giuridici,
sociali ed economici interessanti la cooperazione;
      c) istituzione e funzionamento di organismi aventi per scopo lo
studio dei problemi cooperativistici.
    3.  I  contributi  vengono concessi alle organizzazioni regionali
delle    associazioni    di    cooperative   proporzionalmente   alla
rappresentativita'   di   ciascuna,   determinata  dal  numero  delle
cooperative  attive  aderenti a ciascuna di esse, al numero dei soci,
all'entita'  del fatturato, mentre all'effettiva partecipazione delle
singole    cooperative    alle    organizzazioni   regionali   dovra'
corrispondere  un'idonea  ed effettiva contribuzione finanziaria alle
spese di gestione delle strutture.