Art. 12. Sostegno all'attivita' delle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative 1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative riconosciute con decreto ministeriale, di cui alla lettere d) del comma 3 dell'Art. 2: a) per la realizzazione di attivita' e progetti di informazione e promozione della cultura cooperativa rivolti alle cooperative associate; b) per attivita' di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione; c) per progetti intercooperativi per la qualita' e servizi alle imprese cooperative. 2. La Regione puo' intervenire altresi', su proposta della commissione regionale della cooperazione, a favore delle seguenti iniziative: a) programmazione e patrocinio di corsi documentaristici e di formazione, volti a perfezionare lo spirito e l'educazione cooperativa; b) erogazione di borse di studio da concedere a ricercatori operanti presso istituti, universita' ed organismi equipollenti, con l'obbligo per gli assegnatari di mettere a disposizione della Regione i risultati delle ricerche esperite su temi storici, giuridici, sociali ed economici interessanti la cooperazione; c) istituzione e funzionamento di organismi aventi per scopo lo studio dei problemi cooperativistici. 3. I contributi vengono concessi alle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative proporzionalmente alla rappresentativita' di ciascuna, determinata dal numero delle cooperative attive aderenti a ciascuna di esse, al numero dei soci, all'entita' del fatturato, mentre all'effettiva partecipazione delle singole cooperative alle organizzazioni regionali dovra' corrispondere un'idonea ed effettiva contribuzione finanziaria alle spese di gestione delle strutture.