Art. 13. Sussidi per nuove cooperative a prevalenza giovanile e femminile 1. La giunta regionale, previo parere della commissione regionale di cui all'Art. 2, puo' concedere incentivi per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative al fine di diffondere i principi di mutualita' e di solidarieta' e di sostenere l'imprenditorialita' giovanile e femminile. 2. Le percentuali degli incentivi e le modalita' di concessione sono identiche a quelle fissate dalla legge nazionale 25 febbraio 1992, n. 215, recante: «Azioni positive per l'imprenditorialita' femminile».