Art. 13.
  Sussidi per nuove cooperative a prevalenza giovanile e femminile
    1. La giunta regionale, previo parere della commissione regionale
di   cui  all'Art.  2,  puo'  concedere  incentivi  per  favorire  la
costituzione  e  lo  sviluppo  di  nuove forme cooperative al fine di
diffondere  i principi di mutualita' e di solidarieta' e di sostenere
l'imprenditorialita' giovanile e femminile.
    2.  Le  percentuali degli incentivi e le modalita' di concessione
sono  identiche  a  quelle  fissate dalla legge nazionale 25 febbraio
1992,  n.  215,  recante:  «Azioni  positive per l'imprenditorialita'
femminile».