Art. 14.
     Istituzione dell'albo regionale delle societa' cooperative
                           e loro consorzi
    1.  Allo  scopo  di  programmare  ogni  intervento  di iniziativa
regionale in campo cooperativistico e' istituito presso il competente
assessorato  regionale  l'albo regionale delle societa' cooperative e
loro consorzi.
    2.  L'iscrizione all'albo e' requisito essenziale per ottenere la
concessione  di agevolazioni od incentivi o qualsiasi altro beneficio
da parte della Regione.
    3. Possono chiedere ed ottenere l'iscrizione all'albo le societa'
cooperative  e  loro  consorzi,  a maggioranza  di  soci residenti in
Molise,  che  abbiano  sede  legale ed operativa nel territorio della
Regione  Molise e che siano in possesso dei requisiti mutualistici di
cui  all'Art.  26  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato   14 dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni.
    4. L'albo e' ripartito nelle seguenti sezioni:
      a) cooperazione di consumo;
      b) cooperazione di produzione e lavoro;
      c) cooperazione agricola;
      d) cooperazione di abitazione;
      e) cooperazione di trasporto;
      f) cooperazione della pesca;
      g) cooperazione mista;
      h) cooperazione sociale;
      i) cooperazione mutualistica.
    5.  Al  fine  di evitare duplicazioni di presenza nella compagine
sociale  delle cooperative iscritte all'albo, identiche per finalita'
sociali, si adottera' l'anagrafe meccanizzata dei soci.
    6.  La direzione generale regionale competente alla cooperazione,
previo  parere  della commissione regionale della cooperazione di cui
all'Art.  2,  determina  la classificazione delle imprese cooperative
nelle varie sezioni.