Art. 14. Istituzione dell'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi 1. Allo scopo di programmare ogni intervento di iniziativa regionale in campo cooperativistico e' istituito presso il competente assessorato regionale l'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi. 2. L'iscrizione all'albo e' requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni od incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione. 3. Possono chiedere ed ottenere l'iscrizione all'albo le societa' cooperative e loro consorzi, a maggioranza di soci residenti in Molise, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Molise e che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'Art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive integrazioni e modificazioni. 4. L'albo e' ripartito nelle seguenti sezioni: a) cooperazione di consumo; b) cooperazione di produzione e lavoro; c) cooperazione agricola; d) cooperazione di abitazione; e) cooperazione di trasporto; f) cooperazione della pesca; g) cooperazione mista; h) cooperazione sociale; i) cooperazione mutualistica. 5. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle cooperative iscritte all'albo, identiche per finalita' sociali, si adottera' l'anagrafe meccanizzata dei soci. 6. La direzione generale regionale competente alla cooperazione, previo parere della commissione regionale della cooperazione di cui all'Art. 2, determina la classificazione delle imprese cooperative nelle varie sezioni.