Art. 15.
      Iscrizione all'albo regionale delle societa' cooperative
                           e loro consorzi
    1.  Per  ottenere  l'iscrizione  all'albo  regionale, le societa'
cooperative  e  loro consorzi devono rivolgere domanda alla direzione
generale  regionale competente alla cooperazione. Alla domanda devono
essere allegati:
      a)   atto   costitutivo,  statuto  ed  eventuali  modificazioni
successive   unitamente  ai  documenti  comprovanti  che  sono  state
adempiute   tutte   le   formalita'  prescritte  dalla  legge  e  dai
regolamenti vigenti, nonche' l'elenco autenticato dei soci;
      b)   dichiarazione  del  presidente  della  cooperativa  o  del
consorzio  comprovante  che  i  soci  possiedono i requisiti previsti
dalla legge e dallo statuto;
      c)   scheda   informativa  sottoscritta  dal  presidente  della
cooperativa relativa agli amministratori e sindaci in carica;
      d)  copia dell'ultimo bilancio, se la cooperativa e' costituita
da oltre un anno;
      e)  copia  dell'ultimo  verbale di revisione ordinaria, qualora
esista;
      f)   relazione   sull'attivita'   svolta  e  sui  programmi  da
realizzare;
      g) iscrizione all'albo delle societa' cooperative istituito con
decreto  del  23 giugno  2004  emanato  dal Ministero delle attivita'
produttive.
    3. E' inibita l'iscrizione all'albo delle cooperative che abbiano
contemporaneamente  soci aderenti a piu' cooperative aventi finalita'
concorrenti.
    4. L'iscrizione o il diniego di iscrizione all'albo sono disposti
dal direttore generale regionale competente alla cooperazione.