Art. 15. Iscrizione all'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale, le societa' cooperative e loro consorzi devono rivolgere domanda alla direzione generale regionale competente alla cooperazione. Alla domanda devono essere allegati: a) atto costitutivo, statuto ed eventuali modificazioni successive unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute tutte le formalita' prescritte dalla legge e dai regolamenti vigenti, nonche' l'elenco autenticato dei soci; b) dichiarazione del presidente della cooperativa o del consorzio comprovante che i soci possiedono i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto; c) scheda informativa sottoscritta dal presidente della cooperativa relativa agli amministratori e sindaci in carica; d) copia dell'ultimo bilancio, se la cooperativa e' costituita da oltre un anno; e) copia dell'ultimo verbale di revisione ordinaria, qualora esista; f) relazione sull'attivita' svolta e sui programmi da realizzare; g) iscrizione all'albo delle societa' cooperative istituito con decreto del 23 giugno 2004 emanato dal Ministero delle attivita' produttive. 3. E' inibita l'iscrizione all'albo delle cooperative che abbiano contemporaneamente soci aderenti a piu' cooperative aventi finalita' concorrenti. 4. L'iscrizione o il diniego di iscrizione all'albo sono disposti dal direttore generale regionale competente alla cooperazione.